Autorità:
Corte di Cassazione
Data:
21 novembre 2024
Numero:
30067
Regione:
Piemonte
La decisione prende origine dal ricorso contro la sentenza che ha disposto la revoca, per incapacità naturale, del testamento olografo redatto dal de cuius, ai tempi sottoposto ad amministrazione di sostegno. Il ricorrente contesta che dal provvedimento, ormai passato in giudicato, con cui il giudice tutelare aveva nominato l’amministratore di sostegno non risultava l’incapacità a testare del beneficiario. Nel rigettare il ricorso, la Corte afferma che, in termini analoghi a quanto la giurisprudenza di legittimità ha già statuito in materia di inabilitazione, qualora la Corte si pronunci circa l’apertura di un’amministrazione di sostegno, ciò che passa in giudicato è solo la verifica circa la capacità o meno della persona di provvedere ai propri interessi e non l’accertamento circa la capacità di testare dell’amministrato. La Corte riconosce al tempo stesso che singoli elementi valutati nel giudizio di apertura dell’amministrazione di sostegno possano essere presi in considerazione per risalire ad eventuali altri fatti ignoti, quale, ad esempio, la sussistenza di uno stato di incapacità naturale rilevante ai sensi dell’art. 428 del codice civile. Inoltre, venendo al caso di specie, il fatto che il provvedimento del giudice tutelare non preveda espressamente limitazioni alla capacità di testare del beneficiario non implica che vi sia stato un accertamento della capacità di testare di quest’ultimo, idoneo a passare in giudicato.