Cass. pen., sez. I, ord. 17 luglio 2024, n. 28929       

Autorità:
Corte di Cassazione

Data:
17 luglio 2024

Numero:
28929

Regione:
Emilia Romagna

La decisione prende l’avvio dal ricorso contro il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza ha rigettato l’istanza del ricorrente. Quest’ultimo, affetto dalla sindrome di Asperger, richiedeva alla direzione dell’istituto di pena di Parma, in cui era detenuto, di intensificare i suoi contatti terapeutico-relazionali. Tra i motivi del ricorso, l’interessato evidenzia come l’ordinanza di rigetto violi l’articolo 32 della Costituzione, realizzando un’indebita discriminazione tra i detenuti con e senza disabilità. Inoltre, poiché non si è dato corso al collegamento Teams richiesto, il ricorrente, con documentate difficoltà di locomozione, denuncia anche la violazione dell’art. 13 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, essendogli stato negato un accesso effettivo alla giustizia alle stesse condizioni dei detenuti senza disabilità. Il ricorrente eccepisce, inoltre, che non è stata permessa la partecipazione in giudizio del suo amministratore di sostegno.  Nell’accogliere questo motivo (che assorbe gli altri), la Cassazione chiarisce che il regime di cui all’art. 166 c.p.p., richiede, a pena di nullità assoluta, che le notifiche degli atti processuali ai soggetti sottoposti ad interdizione siano effettuate al tutore. In linea con quanto deciso dalla Corte costituzionale, con ordinanza n. 116 del 24/4/2009, detto regime si estende ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno solo a seguito di verifica che “il loro stato mentale sia tale da comprometterne effettivamente la loro piena e consapevole partecipazione al processo”. È necessario, dunque, che il giudice di merito proceda a necessaria verifica preliminare al fine di stabilire le modalità con cui debba essere effettuata la notifica.