Trib. di Locri, sent. 28 marzo 2024, n. 197

Autorità:
Tribunale

Data:
28 marzo 2024

Numero:
197

Regione:
Calabria

Il Tribunale, accogliendo l’istanza di revoca dell’interdizione pronunciata nei confronti dell’interessata, a favore della quale era stato successivamente nominato un amministratore di sostegno, osserva che gli strumenti giuridici della tutela e dell’amministrazione di sostegno sono incompatibili e non possono coesistere. In proposito il giudice richiama la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che sottolinea come le misure dell’interdizione e dell’abilitazione devono essere adottate dal giudice “solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all’incapace siffatta protezione” (decisione Corte Costituzionale n. 440/2005) e che il criterio per scegliere la misura di protezione più adatta non è la gravità della condizione in cui versa il beneficiario, bensi la funzionalità della misura rispetto alle esigenze di quest’ultimo (decisione della Corte di Cassazione, 22 aprile 2009, n. 9628). Nel caso di specie, il giudice osserva che gli interessi della beneficiaria (affetta da schizofrenia e da deterioramento cognitivo) risultano adeguatamente tutelati attraverso la misura dell’amministrazione di sostegno, già aperta, anche in considerazione delle sue condizioni personali (la beneficiaria vive in una struttura residenziale protetta) e patrimoniali (la beneficiaria è titolare di benefici assistenziali e previdenziali).  

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