Autorità:
Tribunale
Data:
21 marzo 2024
Numero:
–
Regione:
Marche
Nel rigettare il ricorso con cui i figli del beneficiario hanno reclamato il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno provvisorio, il giudice rileva che il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno provvisorio si fonda su presupposti di urgenza e necessità e, pertanto, può essere adottato senza il preventivo ascolto del beneficiario, basandosi sulla documentazione presente nel fascicolo e l’assunzione di sommarie informazioni, se consentito dai tempi processuali. Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, da cui risulta, per un verso, un decadimento cognitivo del beneficiario e, per altro verso, alcuni movimenti sospetti di somme consistenti in uscita dai conti correnti intestati al beneficiario, la scelta del giudice tutelare di nominare un amministratore di sostegno prima ancora di audire il beneficiario risulta corretta. La nomina dell’amministratore di sostegno provvisorio non esclude che il giudice tutelare, dopo aver effettuato ulteriori accertamenti e dopo l’audizione necessaria dell’interessato, possa modificare o revocare il provvedimento di tutela adottato.