Autorità:
Corte di Cassazione
Data:
12 aprile 2024
Numero:
9930
Regione:
Veneto
La decisione ha ad oggetto la riscossione di un credito avanzata con decreto ingiuntivo dai legatari di un defunto amministratore di sostegno nei confronti degli eredi della beneficiaria. L’opposizione al decreto ingiuntivo veniva accolta dalla Corte di Appello. Contro questa decisione, veniva presentato ricorso in cassazione. La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, afferma che tale diritto di credito non poteva considerarsi sussistente dal momento che l’amministratore non aveva depositato il rendiconto né aveva depositato istanza di liquidazione per il suo compenso. La Corte, richiamando conforme giurisprudenza di legittimità (tra cui la decisione n. 65/2024), ricorda che l’assegnazione dell’indennità per la funzione svolta in qualità di amministratore di sostegno deve essere richiesta al giudice tutelare, che provvederà all’esito di una valutazione discrezionale, e non può, invece, essere sollecitata in sede giudiziale.