Autorità:
Corte di Cassazione
Data:
2 agosto 2024
Numero:
21938
Regione:
Puglia
Il giudizio trae origine dal reclamo presentato contro il decreto con cui il giudice tutelare aveva negato l’approvazione dei rendiconti depositati dall’amministratore di sostegno (revocando il decreto di chiusura dell’amministrazione di sostegno precedentemente disposta dal giudice tutelare nella figura di altro magistrato). La Corte, nello statuire in merito al regolamento di competenza, afferma che, in materia di amministrazione di sostegno, i decreti del giudice tutelare sono reclamabili unicamente dinanzi alla Corte d’Appello ai sensi dell’art. 720-bis, comma 2, c.p.c., senza che abbia alcun rilievo la distinzione tra natura ordinatoria o decisoria di detti provvedimenti.