Autorità:
Corte di Cassazione
Data:
20 marzo 2024
Numero:
7414
Regione:
Liguria
La decisione ha ad oggetto il rigetto dalla corte d’appello reclamo presentato dalla madre e dal fratello della beneficiaria di amministrazione di sostegno contro il provvedimento con cui il giudice tutelare ha rimosso quest’ultimo dall’incarico di amministratore di sostegno procedendo alla nomina di un soggetto diverso. Detto provvedimento è stato adottato in risposta alla volontà espressa in tal senso dalla beneficiaria, affetta da patologia psichiatrica, che ha comunicata via mail al giudice tutelare il disagio e la difficoltà nel rapportarsi al fratello. Il ricorso si fonda su un unico motivo: la mancanza di una formale istanza di revoca presentata dalla beneficiaria. La difficoltà rappresentata da quest’ultima al giudice tutelare andrebbe piuttosto inquadrata quale conseguenza del suo disturbo bipolare. In via preliminare, la Cassazione dichiara ammissibile il ricorso affermando che il provvedimento di sostituzione dell’amministratore di sostegno è ricorribile in Cassazione qualora abbia carattere decisorio, cioè sia idoneo ad incidere sulla capacità di autodeterminarsi del beneficiario. Ciò si verifica, ad esempio, qualora il giudice tutelare nomini un amministratore di sostegno diverso da quello indicato dal beneficiario oppure quando il giudice tutelare, nel seguire la volontà del beneficiario, sostituisca l’amministratore di sostegno e quest’ultimo deduca che non si possa tener conto di questa volontà in ragione del deficit di capacità del beneficiario. Il ricorso viene, tuttavia, rigettato nel merito. La Cassazione afferma, in proposito, che il provvedimento di sostituzione dell’amministratore di sostegno deve inquadrarsi in una logica che – in linea con le finalità dell’istituto dell’amministrazione, da leggersi alla luce delle indicazioni date dalla Corte Costituzionale italiana e dalla Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità – miri a valorizzare il più possibile la volontà e l’opinione del beneficiario. Quest’ultimo, che pure assiste ad una compromissione delle sue capacità, deve sempre poter godere di uno spazio di libertà e autodeterminazione inviolabile. Il beneficiario deve essere sempre coinvolto nelle questioni che lo riguardano e messo in condizione di esprimersi e di comunicare con il giudice tutelare in modo rapido e informale. Allo stesso modo, il giudice tutelare, in quanto “giudice di prossimità”, deve essere in grado di comunicare in modo semplice, rapido e agile, con tutti i soggetti, incluso l’amministratore, coinvolti nella protezione dei diritti e dei bisogni del beneficiario. La Corte osserva come nel caso di specie il giudice di merito si sia attenuto ai suddetti principi attribuendo rilievo alla manifestazione di volontà espressa dalla beneficiaria, considerata alla luce di una valutazione più ampia della situazione da cui emergeva una comunicazione carente non solo tra la beneficiaria e l’amministratore di sostegno ma anche tra quest’ultimo e il giudice tutelare.