Autorità:
Corte di Cassazione
Data:
16 maggio 2024
Numero:
13612
Regione:
Sicilia
Il caso ha ad oggetto il ricorso contro l’apertura dell’amministrazione di sostegno presentato dalla beneficiaria e dal figlio. Nel ricorso si contesta, con i primi due motivi: a) la valutazione dei giudici di merito circa l’incapacità della beneficiaria (affetta da disturbo neuro-cognitivo lieve) di provvedere ai propri interessi e il conseguente bisogno di essere assistita da un amministratore di sostegno estraneo al nucleo familiare (caratterizzato da conflitti interni tra i due figli della ricorrente); b) la mancata considerazione dell’indicazione della ricorrente sul nome dell’amministratore di sostegno individuato nella persona del figlio. Nel dichiarare inammissibili i primi due motivi di appello, poiché tendono ad un riesame dei fatti, la Cassazione ribadisce che l’istituto dell’amministrazione di sostegno non richiede che la persona beneficiaria sia in una condizione di totale incapacità di intendere e di volere, ma che, per qualsiasi menomazione (non necessariamente mentale), sia impossibilitata, anche solo in via temporanea, a provvedere ai propri interessi. Il giudice, pertanto, in questi casi, è tenuto a nominare un amministratore di sostegno, altrimenti la persona beneficiaria finirebbe con l’essere privata della necessaria protezione. Il giudice mantiene, invece, uno spazio di discrezionalità nella scelta della misura più adeguata. La Cassazione afferma, inoltre, che, in tema di amministrazione di sostegno da disabilità psichica, nel rispetto di quanto sancito dall’art. 12 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, i poteri dell’amministratore di sostegno devono essere individuati tenendo in considerazione le menomazioni del beneficiario e quanto esse incidano sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi, con l’obiettivo di ridurre il meno possibile la capacità di autodeterminazione del beneficiario. Nel caso di specie, la Cassazione osserva che la persona beneficiaria, come emerso dalla ctu, presentava un deficit della memoria semantica e di parte della memoria dichiarativa che la rendevano bisognosa di ricevere una qualche misura di tutela. Sotto altro aspetto, la Cassazione rileva, inoltre, che sebbene la beneficiaria ricorrente avesse, in precedenza, attribuito al figlio – secondo ricorrente – una procura generale per l’amministrazione del suo patrimonio, risulta nondimeno pacifico, agli atti, un conflitto endo-familiare tra i due fratelli figli della beneficiaria che aveva provocato un forte stress alla madre. Questo conflitto giustifica la scelta del giudice di merito di escludere l’idoneità dei fratelli ad essere nominati quali amministratori di sostegno stante il sospetto (implicito, ma chiaro, emerso da un accertamento dei fatti non sindacabile in cassazione) che essi possano essere “mossi, principalmente, da interessi personali, con il rischio di anteporli a quelli della madre”. La Cassazione sottolinea, in proposito, che il beneficiario di amministrazione di sostegno ha il diritto di essere informato, di essere ascoltato, e a che la sua opinione sia valutata e tenuta in considerazione dal giudice tutelare, anche qualora la sua capacità sia compromessa. Nello specifico, il beneficiario ha il diritto ad essere audito ai fini della scelta dell’amministratore di sostegno e ha il diritto di rivolgersi al giudice tutelare senza che sia necessario a tal fine un particolare requisito di forma (quale un’istanza o la posta elettronica certificata). Al tempo stesso, ha diritto di opporsi alla nomina dell’amministratore di sostegno. Questi diritti rappresentano uno “spazio di libertà e autodeterminazione incomprimibile”. Il giudice si può discostare dalla volontà della persona beneficiaria solo in presenza di gravi circostanze a con adeguata motivazione. Nel caso di specie, la corte di merito ha proceduto ad una valutazione accurata e complessiva dei fatti, supportata da una dettagliata motivazione, mossa dall’unico obiettivo di garantire il benessere della ricorrente e non la mera amministrazione adeguata dei suoi beni. In conclusione, viene dunque formulato il seguente principio di diritto “In tema di nomina dell’amministratore di sostegno, qualora sia accertato che sussista un conflitto endo-familiare che, in quanto fonte di stress e di disagi, non garantisca un’adeguata rete protettiva per il beneficiario, diretta a preservarne gli interessi personali e patrimoniali, trova fondamento la nomina, quale amministratore, di un estraneo al nucleo familiare il cui compito primario consisterà nella ricostituzione della necessaria rete protettiva, in funzione della migliore cura degli interessi del beneficiario”.