Autorità:
Consiglio di Stato
Data:
28 agosto 2024
Numero:
7292
Regione:
Campania
Nella presente controversia, l’attrice ha presentato appello contro la sentenza del TAR Campania, con la quale era stata respinta la sua impugnazione di un provvedimento del Comune per autorizzazione paesaggistica e realizzazione di un posto auto coperto con servoscale, presso un immobile di sua proprietà situato in una zona di Protezione Integrale. In particolare, l’appellante aveva presentato la domanda per migliorare l’accessibilità dell’immobile, viste le difficoltà motorie del suo coniuge. Tuttavia, il Comune aveva negato il permesso, citando le restrizioni del Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.) della zona, che vieta interventi che alterino l’andamento naturale del terreno nelle zone di Protezione Integrale. Nel ricorso, l’attrice sollevava vari motivi, tra cui la violazione della legge 13/1989 e l’inadeguatezza della motivazione del provvedimento, che non teneva sufficientemente conto della necessità di eliminare le barriere architettoniche. Inoltre, la ricorrente contestava la genericità del preavviso di diniego del Comune. Il Collegio ha respinto le sue argomentazioni, confermando che l’intervento proposto non era conforme al P.T.P. in vigore. Infatti, il P.T.P. consente esclusivamente interventi per la conservazione e il miglioramento del verde e non ammette interventi che prevedono alterazioni significative del terreno. L’intervento proposto, che prevedeva lo sbancamento del terreno per la costruzione di un box interrato, non rientrava, dunque, tra gli interventi consentiti, neppure per motivi legati all’abbattimento delle barriere architettoniche. Inoltre, il giudice afferma che la motivazione del provvedimento impugnato non era carente, in quanto non vi erano obblighi di motivazione rafforzata per interventi privati non destinati a scopi pubblici. L’appello viene, quindi, rigettato.