Autorità:
Tribunale
Data:
13 agosto 2024
Numero:
–
Regione:
Campania
Nella presente controversia, il ricorrente è una persona con disabilità motoria, che risiede in un’unità immobiliare accessibile tramite una scala parzialmente ricadente nel fondo della parte convenuta. A seguito di un incidente, al ricorrente è stato riconosciuto lo status di invalidità totale e, di conseguenza, è stata costruita una rampa su una parte della scala per agevolarne l’accesso. Successivamente, la parte convenuta ha avviato un progetto di riqualificazione del suo fondo, che includeva un viale di accesso pedonale e carrabile, ma che non rispettava gli accordi preesistenti presi con il ricorrente, in quanto non consentiva l’accesso carrabile. Inoltre, è stato costruito un muro che ostruiva l’accesso alla rampa utilizzata dal ricorrente per accedere alla sua proprietà. Il ricorrente lamentando il mancato rispetto degli impegni presi, afferma che il viale risulta inaccessibile a causa delle barriere architettoniche e che ciò danneggi il suo diritto di servitù di passaggio pedonale, diritto che ritiene acquisito per usucapione tramite l’uso continuativo e ininterrotto della scala. Temendo di non poter più entrare e uscire dalla propria abitazione, il ricorrente chiede al giudice di adottare misure urgenti e di sospendere i lavori di rimozione della rampa. Il Tribunale, precisando che la domanda riguarda esclusivamente il diritto di servitù di passaggio, rigetta la richiesta. Precisa, dunque, che il ricorrente non ha basato la sua domanda su un’obbligazione contrattuale, né sui diritti personalissimi sanciti dagli artt. 2 e 32 Cost., né invocando la legge 13/1989 che, peraltro, non è applicabile alla fattispecie. Posto che il ricorrente risulta essere mero occupante dell’immobile e non proprietario del fondo dominante, il Tribunale afferma che il diritto di servitù di passaggio pedonale non è esercitabile nel caso di specie. Inoltre, chiarisce anche che, qualora fosse stato dimostrabile il diritto di servitù da usucapione, le modalità di esercizio di tale diritto nel caso di specie non prevedevano un passaggio fruibile da una persona con disabilità motoria e in sedia a rotelle.