Autorità:
Tribunale
Data:
5 agosto 2024
Numero:
–
Regione:
Campania
La controversia riguarda la richiesta, avanzata da alcuni condomini, di accertare il diritto ad installare “a proprie cure e spese” un impianto ascensore all’interno del condominio, con conseguente ordine all’ente condominiale di consentirne l’installazione. Il Tribunale, alla stregua di una lettura costituzionalmente orientata e in applicazione sia del principio di solidarietà condominiale che della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata con l. 3 marzo 2009 n. 18, afferma, dapprima, che la deliberazione di installazione di ascensore con una maggioranza inferiore a quella prescritta dall’art. 1120, comma 1, c.c. è valida anche in mancanza di specificazione del fine di rimuovere le barriere architettoniche ai sensi dell’art. 2 della legge 13/1989 ed anche in assenza di persone con disabilità nell’edificio. La normativa si pone, infatti, l’obiettivo di garantire l’accesso alle persone con disabilità non solo nelle proprie abitazioni ma in tutti gli edifici. A limitare tale accesso, dunque, non può essere un mero disagio, quanto piuttosto la reale impossibilità di utilizzo della cosa comune anche da parte di un solo condomino. Si aggiunge, inoltre, che la sicurezza dell’edificio, così come il decoro architettonico devono essere considerati solo se il loro impatto è significativo e non trascurabile. Nel caso di specie, tuttavia, la parte resistente non si oppone all’installazione dell’ascensore ma contesta piuttosto la mancanza di un progetto attuativo. Il Tribunale rifiuta, dunque, il ricorso, posto che non è possibile ottenere una pronuncia di accertamento sulla base di un astratto diritto della parte ricorrente all’installazione dell’impianto ed in mancanza di un progetto specifico e determinato.