Trib. di Milano, sez XIII civ., ord. 27 luglio 2024

Autorità:
Tribunale

Data:
27 luglio 2024

Numero:

Regione:
Lombardia

La controversia riguarda un reclamo contro un’ordinanza che impediva ai ricorrenti, usufruttuario e nuda proprietaria di un immobile, di modificare l’impianto di montacarichi destinato al trasporto di persone e merci, nonché di installare una rampa mobile per eliminare le barriere architettoniche, facilitando l’accesso alle persone con disabilità, tra cui l’usufruttuario. I ricorrenti allegano il pericolo di compromissione, oltre che dei diritti reali, anche di quelli sanciti, rispettivamente, dall’art. 32 Cost. e art. 2 comma 2, legge n. 13/1989, sostenendo, inoltre, che l’intervento non comprometterebbe l’uso dei locali posti al piano terra. Il Tribunale, richiamando l’art. 1102 c.c., riconosce il diritto alla modifica, in quanto non altera la destinazione d’uso dell’impianto e i costi restano a carico dei richiedenti. Il Tribunale conferma, inoltre, che la modifica consentirebbe l’uso più agevole dell’impianto da parte di qualunque persona e garantirebbe, inoltre, l’accesso al fabbricato al ricorrente usufruttuario, il quale data l’età e le documentate condizioni fisiche non è in grado di usare le scale mobili preesistenti (peraltro poste solo in salita) senza rischio di caduta. Richiamando, infatti, la pronuncia del Cons. di Stato sez. II, del 14 gennaio 2020, n. 355, il Tribunale afferma che la disciplina contenuta nella legge 13/1989 si applica anche a beneficio di persone anziane, le quali, pur non avendo certificato uno specifico status di disabilità, presentino comunque difficoltà motorie o disagi fisici. In base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della legge in questione, le barriere architettoniche devono, infatti, essere eliminate a prescindere dalla presenza di persone con disabilità all’interno degli edifici. La domanda cautelare dei ricorrenti viene, dunque, accolta.

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