Trib Verona, sez. III civ., ord. 26 luglio 2024

Autorità:
Tribunale

Data:
26 luglio 2024

Numero:

Regione:
Veneto

Un gruppo di condomini ha citato in giudizio una persona con disabilità motoria, abitante nello stesso edificio, per aver installato, a proprie spese, un ascensore nel cortile condominiale. I ricorrenti hanno dedotto la lesione dei propri diritti ai sensi degli artt. 1102 e 1120 c.c., sostenendo che l’opera pregiudicasse l’accesso ai garage e ai posti auto di loro proprietà esclusiva. Dopo aver interrotto temporaneamente i lavori, hanno proposto azioni di denuncia di nuova opera e di danno temuto, nonché azioni possessorie di spoglio e manutenzione, invocando tutela urgente. Il Tribunale ha rigettato le domande dei ricorrenti, ritenendo non provata la violenza dello spoglio e insussistente la clandestinità, in quanto l’intervento era stato debitamente comunicato; pertanto, è stata dichiarata legittima l’installazione dell’ascensore. Il giudice ha richiamato il principio di solidarietà condominiale, espressione dell’art. 3 Cost. e finalizzato a riconoscere il diritto del condomino con disabilità, garantito anche dalla legge n. 13/1989, ad installare un impianto atto ad abbattere o ridurre le barriere architettoniche a sue spese quando tale intervento arreca un disagio minimo e trascurabile agli altri. In questo senso, il Tribunale ha dichiarato che l’ordinamento ha riconosciuto il diritto della persona con disabilità a realizzare tale intervento anche in assenza del consenso assemblare. Anche la denuncia di nuova opera è stata, dunque, respinta, poiché la riduzione dell’uso del cortile, nel caso di specie, risulta trascurabile rispetto alla necessità del condomino di accedere al proprio appartamento. La soluzione tecnica proposta dal CTU non prevedeva, infatti, l’esclusione dall’uso del posto auto, ma solo una sua diversa modalità di utilizzo.

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