Trib. Palermo, sez. II civ., ord. 9 luglio 2024

Autorità:
Tribunale

Data:
9 luglio 2024

Numero:

Regione:
Sicilia

Il Tribunale di Palermo rigetta il ricorso presentato dalla proprietaria di un’unità immobiliare al primo piano all’interno di un edificio per mancanza del presupposto del fumus boni iuris. La ricorrente, persona con disabilità motoria, chiedeva l’installazione di una piattaforma elevatrice nella scala comune, lamentando ostruzionismo da parte di altri condomini. Il Tribunale rileva che, per ottenere un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., sia necessario dimostrare un pregiudizio imminente e irreparabile, requisiti che non sussistono in questa fattispecie. Il giudice afferma che la normativa vigente, ex art. 1102 c.c., consente a ciascun condomino di apportare, a sue spese, modifiche per il miglior godimento della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione d’uso e non ne impedisca il pari uso agli altri. Tuttavia, nel caso in esame, la ricorrente non aveva preventivamente fornito informazioni dettagliate sull’opera da realizzare agli altri condomini. Tale circostanza non ha permesso di ritenere la condotta dei resistenti di tipo ostativo, poiché limitata alla richiesta di chiarimenti, rifiuto di partecipare alle spese e ammonimenti sui danni.

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