Autorità:
Tribunale
Data:
4 luglio 2024
Numero:
–
Regione:
Sicilia
Una proprietaria di un immobile commerciale in un condominio lamenta un pregiudizio attuale e concreto derivante dall’installazione di un ascensore, che ridurrebbe lo spazio del proprio retrobottega, restringendo il passaggio e deprezzando il valore del proprio bene. L’amministratore di condominio, invocando il principio di solidarietà condominiale, sostiene che l’ascensore è necessario per eliminare le barriere architettoniche in considerazione del fatto che numerosi condomini, proprietari di immobili al cui servizio viene posto l’ascensore, sono persone anziane e con varie patologie. Il Tribunale, sulla base della relazione del CTU, afferma che la decisione richiede un bilanciamento tra interessi contrapposti. Valutando il fumus boni iuris, ritiene prevalente l’esigenza della parte resistente, poiché l’ascensore non ostacola la fruibilità del cortile comune. Inoltre, il disagio arrecato dall’installazione dell’impianto risulta minimale e ovviabile con accorgimenti alternativi. Il ricorso viene, dunque, rigettato.