Autorità:
Tribunale
Data:
29 febbraio 2024
Numero:
203
Regione:
Liguria
Il Tribunale di Savona, con sentenza n. 203 del 2024, si è pronunciato sull’impugnazione di una delibera condominiale relativa all’installazione di un ascensore all’interno di un condominio. Nello specifico, secondo il ricorrente, la delibera impugnata sarebbe stata nulla, tra i diversi motivi, poiché la realizzazione dell’ascensore come da progetto avrebbe pregiudicato la proprietà individuale, ed in particolare la luminosità del bagno e la non rumorosità della camera da letto (secondo motivo di ricorso). Da parte sua il condominio convenuto evidenziava come la delibera in questione fosse finalizzata al superamento delle barriere architettoniche, e quindi ad un principio di solidarietà condominiale derivante dalla applicazione della l. n. 13 del 1989 da considerarsi prevalente rispetto alla recessiva questione dell’oscuramento della finestra del bagno del ricorrente. Il giudice, dopo aver richiamato la disciplina della legge n. 13 del 1989 e gli artt. 1120 e 1102 c.c., ha accolto la domanda relativamente al secondo motivo di ricorso. Il tribunale ha infatti ricordato che l’art. 1102 c.c. non autorizza un bilanciamento fra i diritti dei condomini sugli spazi comuni e i diritti degli stessi sulle proprietà individuali ma solo un contemperamento fra i contrapposti diritti di uso sulla cosa comune, ovvero sui beni e sugli spazi in comproprietà. Ciò comporta che, salvo che il singolo condomino non intenda acconsentire alla compressione del suo diritto di proprietà, non è concesso all’assemblea il potere di imporre una limitazione della proprietà individuale che comporti un danno alla stessa, a meno che si tratti di un danno totalmente «intangibile», ovvero del tutto inesistente. Nel caso di specie, il giudice ha constatato – dalla documentazione prodotta in giudizio – l’evidente prossimità della struttura ipotizzata alla finestra che accede alla proprietà dell’attore, ritenendo il pregiudizio esistente sia in termini di luce che, soprattutto, con riferimento alla sicurezza dell’immobile. Il giudice ha infine chiarito che il Tribunale non può nemmeno condannare il condominio convenuto alla realizzazione di un’opera alternativa, poiché andrebbe ad invadere la sfera delle valutazioni di merito riservate ai condomini.