Cons. di Stato, sez. III, sent. 15 ottobre 2024, n. 8275

Autorità:
Consiglio di Stato

Data:
15 ottobre 2024

Numero:
8275

Regione:
Emilia Romagna

Con la sentenza n. 8275 del 2024, Il Consiglio di Stato confermava le statuizioni del primo grado, respingendo il ricorso proposto dai genitori di un minore, gravemente affetto da disturbo dello spettro autistico, in merito alla domanda avanzata all’Azienda Sanitaria e al Comune di appartenenza di sostituire il Piano Individuale per il figlio minore di età ex. 14 della L. n. 328 del 2000 con uno proprio predisposto dall’analista privato, che segue la terapia cognitivo-comportamentale del figlio. In proposito, il Collegio, rilevava che le valutazioni compiute dall’Amministrazione, nella definizione dei piani terapeutici individuali per le persone disabili e, in particolare, l’individuazione dei trattamenti terapeutici da erogare rientrano nella sfera di discrezionalità tecnica demandata ai competenti uffici dell’amministrazione sanitaria. Ciò significa che il giudice amministrativo deve contenersi nei limiti della manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza delle determinazioni amministrative, evidenti ictu oculi o, comunque, che la parte interessata riesca a comprovare in modo adeguato con propria documentazione. Ebbene, nel caso di specie, non emergeva l’inadeguatezza o l’insufficienza del Progetto di vita predisposto dalle Amministrazioni intimate, ma, piuttosto, la pretesa avanzata dai ricorrenti era quella di sostituire lo stesso con un diverso progetto, suggerito da una struttura privata e a loro dire più efficace, secondo un giudizio essenzialmente opinabile, e come tale insuscettibile di sindacato da parte del giudice. Tuttavia, il Collegio, in conclusione, metteva in evidenza che, alla famiglia è riservata l’individuazione della scelta terapeutica ritenuta maggiormente idonea ad assicurare la migliore condizione del minore e, in capo all’Amministrazione sussiste l’obbligo, a fronte di ogni futura richiesta della famiglia, ovvero di esigenze oggettive che dovessero manifestarsi, di aggiornare il Progetto di vita individuale e assicurare le migliori soluzioni possibili per la tutela della salute del soggetto disabile ai sensi dell’art. 14 L. n.328 del 2000.

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