Autorità:
Consiglio di Stato
Data:
25 giugno 2024
Numero:
5620
Regione:
Campania
Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso dei genitori di una minore con disturbo dello spettro dell’autismo avverso una precedente sentenza del TAR Campania, condannando l’ASL di Avellino, rimasta inerte alla richiesta di attivazione del percorso terapeutico in favore della figlia, al pagamento della somma, sostenuta dai ricorrenti, per l’erogazione del trattamento ABA presso un centro privato. Richiamando anche l’intervento delle Sezioni Unite, il Consiglio di Stato ha ribadito che «la domanda di condanna dell’ASL al riconoscimento del diritto di un disabile ad uno specifico ed individualizzato trattamento terapeutico, sia in modalità diretta che per equivalente monetario, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010». Nel merito, il giudice ribadisce come il trattamento A.B.A. debba includersi tra i livelli essenziali di assistenza (LEA), ai sensi dell’art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle conseguenti linee di indirizzo dell’Istituto Superiore di Sanità del 2018.