Cass. civ., sez. I, sent. 20 agosto 2024, n. 22982    

Autorità:
Corte di Cassazione

Data:
20 agosto 2024

Numero:
22982

Regione:
Lombardia

La Corte di Cassazione, nel confermare la decisione impugnata con cui si negava l’indennità ad un amministratore di sostegno che, avendo depositato il rendiconto finale circa due anni dopo la morte del beneficiario, aveva violato gli obblighi della sua funzione, chiarisce che l’indennità non ha natura corrispettiva ma serve a ristorare gli oneri e le spese non facilmente documentabili sostenute dall’amministratore, che pertanto non ha diritto a conseguirla. L’indennità viene liquidata all’esito di una valutazione discrezionale che ha quale unico parametro l’equità e tiene in considerazione le difficoltà della gestione, l’entità del patrimonio dell’amministrato e le spese esborsate.  

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