Trib. Roma, sez. II lav., sent. 19 giugno 2024, n. 7149

Autorità:
Tribunale

Data:
19 giugno 2024

Numero:
7149

Regione:
Lazio

Con la decisione in commento, nell’azione civile promossa ex art. 28, D.Lgs. n.150/2011, il Tribunale accerta che costituisce discriminazione diretta la condotta con cui si nega la corresponsione dell’assegno unico universale (in relazione alla figlia minore con disabilità a carico) al ricorrente titolare di un permesso di soggiorno per attesa occupazione e non di un “permesso unico di lavoro”. 

 Alla luce di una dettagliata ricostruzione del quadro normativo (in particolare del Testo Unico in materia di immigrazione – D. Lgs. 286/1998 – nonché della Legge n. 46/2021, recante la “Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”), interpretato anche alla luce del diritto comunitario (in particolare del principio di parità di trattamento, specificamente sancito, per la materia di interesse, dall’articolo 12, paragrafo 1, lett. e) della direttiva 2011/98/UE), il Tribunale stabilisce che il permesso di soggiorno per ricerca occupazione integra il requisito richiesto dall’articolo 3, lettera a), del D.Lgs. n. 230 del 29/12/2021, per l’ottenimento dell’assegno unico universale per i figli minori a carico.