Corte EDU, V.I. c. Moldavia, 26 marzo 2024, causa n. 38963/18

Autorità:
Corte EDU

Data:
26 marzo 2024

Numero:
38963

Regione:

La decisione riguarda un minorenne moldavo che, diventato orfano, viene posto sotto la tutela del sindaco della sua città di residenza. Su disposizione di quest’ultimo, il minore, che si sospetta abbia una disabilità intellettiva, viene trasferito contro la sua volontà in un ospedale psichiatrico. Questo ricovero, che avrebbe dovuto essere temporaneo, si protrae per diversi mesi, senza che le autorità competenti vadano mai a fargli visita o a riprenderlo. Durante questi mesi, il minore viene sottoposto ad una terapia farmacologica e, dopo qualche tempo, trasferito alla sezione per adulti dello stesso ospedale. 

Con la decisione in commento, la Corte accerta la violazione degli articoli 3, 14 e 13 della Convenzione. L’art. 3 è stato violato perché le autorità moldave non hanno verificato se il ricovero ospedaliero e il piano terapeutico fossero adeguati e necessari né hanno condotto una indagine efficace rispetto al trattamento denunciato dal ricorrente. Inoltre, hanno mancato di tenere in considerazione la condizione di vulnerabilità di quest’ultimo. La Corte evidenzia come il quadro normativo moldavo in materia di salute mentale sia carente nei riguardi dei minori con disabilità intellettive, soprattutto se privi delle cure genitoriali: non si prevedono, ad esempio, adeguate garanzie rispetto all’uso di farmaci o alla durata del ricovero, né un sistema di monitoraggio efficace rispetto alle decisioni del tutore. Nel caso di specie, la Corte evidenzia come non vi fossero prove circa la necessità di ricoverare il ricorrente. Inoltre, il suo diritto ad essere ascoltato e a che le sue opinioni ricevano considerazione non è stato rispettato. Questi elementi, insieme al trattamento farmacologico non necessario, al trasferimento del ricorrente nella sezione per adulti dell’ospedale psichiatrico e alle condizioni materiali da questi sperimentate, integrano una violazione dell’art. 3. La Corte accerta, inoltre, una violazione dell’art. 14 della Convenzione: le carenze da parte delle autorità moldave nel prendere in considerazione le denunce del ricorrente affondano le loro radici negli stereotipi generalizzati e nella cultura discriminatoria che colpisce le persone con disabilità psico-sociali in Moldavia. A tal proposito, richiamando le osservazioni dello Special Rapporteur delle Nazioni Unite, la Corte evidenzia una forte tendenza all’istituzionalizzazione psichiatrica dei minori con disabilità psico-sociale, anche quando ciò non è necessario da un punto di vista medico. L’ospedalizzazione, inoltre, va riconnessa anche alla mancanza di opzioni di assistenza e cura alternative. Nel caso di specie, tutte le autorità coinvolte (tra cui l’amministrazione scolastica, il tutore, i dottori dell’ospedale e le autorità nazionali a protezione dei minori) hanno unanimemente acconsentito a ricoverare il minore nell’ospedale psichiatrico, sebbene non vi fossero esigenze terapeutiche. Infine, constatata l’assenza di meccanismi riparatori rispetto alle violazioni denunciate dai minori con disabilità mentale, la Corte accerta anche la violazione dell’art. 13 della Convenzione. 

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