Autorità:
Corte EDU
Data:
9 gennaio 2024
Numero:
30138
Regione:
–
Nel caso in esame, il ricorrente, sottoposto a processo per una serie di reati, era stato considerato penalmente irresponsabile in virtù della schizofrenia paranoide che gli era stata diagnosticata e sottoposto a misura di detenzione preventiva. Le modalità con cui la misura è stata applicata integrano, secondo la Corte, una violazione degli articoli 3 e 5 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo. La Corte, infatti, evidenzia come non siano stati garantiti né i farmaci e le cure mediche adeguate, né le “attività terapeutiche, riabilitative e ricreative” utili a controllare il disturbo mentale e a ridurre la pericolosità sociale dei detenuti con disturbi mentali. Richiamando i principi affermati in numerosi Rapporti del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, la Corte sottolinea che le lacune nell’assistenza medica a favore dei pazienti psichiatrici nelle strutture carcerarie sono la manifestazione di un problema sistemico, spesso dovuto alle carenze di personale qualificato, anche sanitario, e alla mancanza dell’attrezzatura tecnica necessaria alle cure.