Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 18 gennaio 2024, C-631/22 

Autorità:
Corte Europea

Data:
18 gennaio 2024

Numero:
631

Regione:

Il caso ha origine dalla vicenda, in Spagna, di un conducente di veicoli per la raccolta di rifiuti domestici. A seguito di un infortunio sul lavoro, cui aveva fatto seguito un periodo di inabilità al lavoro, il ricorrente aveva richiesto all’azienda, e ottenuto, una riassegnazione a nuove mansioni più compatibili con le sue condizioni. Tuttavia, dopo che il ricorrente si era vista riconoscere dal tribunale un’inidoneità permanente totale ad esercitare la sua professione abituale, l’azienda aveva proceduto alla risoluzione del contratto di lavoro. Lo Statuto dei lavoratori spagnolo, infatti, a seguito dell’accertamento dell’inidoneità permanente totale dall’esercizio della professione abituale del lavoratore, consente al datore di lavoro di risolvere il contratto senza dover prima verificare la fattibilità di accomodamenti ragionevoli che permettano al lavoratore di conservare il posto di lavoro, né di dimostrare, eventualmente, che queste soluzioni costituiscano un onere sproporzionato (articolo 49, paragrafo 1, lettera e). Sollecitata dal rinvio pregiudiziale del giudice spagnolo cui, in appello, si è rivolto il ricorrente, la Corte di Giustizia dichiara che l’interpretazione dell’art. 5 della direttiva 2000/78, letto alla luce degli articoli 21 e 26 della Carta, nonché degli articoli 2 e 27 della Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità è contraria alla disposizione dello statuto dei lavoratori spagnolo qui venuta in rilievo. 

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