Trib. Salerno, II sez. civ., sent. 7 maggio 2024, n. 2474

Autorità:
Tribunale

Data:
7 maggio 2024

Numero:
2474

Regione:
Campania

Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 2474 del 2024, si è pronunciato su una richiesta di costituzione di servitù coattiva di passaggio. Parte ricorrente motivava la propria richiesta riferendo che non era possibile accedere agli immobili di sua proprietà con mezzi meccanici ma soltanto attraverso delle scale, e che tale circostanza rendeva inaccessibile il passaggio alle persone con disabilità. Si costituivano le proprietarie del fondo servente sostenendo l’insussistenza dei requisiti per la costituzione della servitù di passaggio. 

Il Tribunale ha dichiarato la domanda fondata accertando e dichiarando ai sensi dell’art. 1052 c.c. il diritto di servitù di passaggio. Nello specifico il giudice ha richiamato la sentenza n. 167 del 1999 della Corte costituzionale in materia di servitù di passaggio affermando che il riconoscimento del relativo diritto prescinde dalla sussistenza o meno di una disabilità in capo a chi lo richiede. Nelle parole del Tribunale è irrilevante «il fatto che l’odierna attrice non sia affetta da disabilità, bastando invero che una siffatta inaccessibilità attraverso mezzi meccanici riguardi anche eventuali fruitori del fondo dominante nella qualità di ospiti per un qualsivoglia titolo ed a prescindere dal tasso di necessità, stabilità o frequenza». 

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