Autorità:
Tribunale
Data:
3 gennaio 2024
Numero:
43
Regione:
Lazio
Il Tribunale di Tivoli, con sentenza n. 43 del 3 gennaio 2024, si è pronunciato sulla richiesta di annullamento della delibera condominiale con cui era stata approvata l’installazione di un ascensore per l’abbattimento delle barriere architettoniche in presenza di due persone con disabilità residenti nello stabile. I ricorrenti ritenevano la delibera nulla e annullabile, in primo luogo, per il mancato raggiungimento del quorum deliberativo; in secondo luogo, per difetto di istruttoria e adeguata verifica sulla stabilità del palazzo, non risultando redatto alcun progetto architettonico; da ultimo, per il mancato bilanciamento del diritto all’accessibilità delle persone con disabilità e del privato al godimento della proprietà.
Il Tribunale, richiamando anche la giurisprudenza della Cassazione in materia di quorum deliberativo e installazione di ascensori, ha dichiarato la domanda infondata. In particolare, il giudice ha ribadito che nel caso dell’installazione di un ascensore per l’abbattimento delle barriere architettoniche, devono essere valutati i contrapposti interessi, della persona con disabilità e degli altri condomini, anche alla luce dei principi costituzionali non solo di tutela della salute (art. 32 Cost.), ma soprattutto degli artt. 2 e 3 della Costituzione nello spirito della “funzione sociale” che la proprietà privata dovrebbe rivestire nell’ordinamento (art. 42, comma 2, Cost.). nelle parole del Tribunale «la proprietà privata, nell’ottica ispiratrice della Costituzione, deve comunque essere permeata da principi solidaristici e contemperata dalla necessità di considerazioni sulla libertà e sulla della dignità persona». Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che il bilanciamento del diritto della persona con disabilità con il godimento della proprietà da parte del privato, doveva propendere a favore del primo, considerato che, anche alla luce delle osservazioni del CTU, l’intervento di realizzazione dell’ascensore non avrebbe comportato alcun disagio per gli altri condomini né avrebbe compromesso il decoro dell’edificio.