Autorità:
Tribunale
Data:
1° luglio 2024
Numero:
1924
Regione:
Campania
Il Tribunale di Torre Annunziata, sez. I civ., con sentenza n. 1924 del 1° luglio 2024, ha deciso una controversia in materia di costruzione di un ascensore e abbattimento delle barriere architettoniche. Nel caso di specie, l’istante era un condomino che chiedeva di annullare la delibera assembleare con cui era stata approvata la realizzazione di un ascensore e l’illegittimità dell’ascensore stesso sia sotto il profilo della pubblica incolumità, sia sotto il profilo del pari uso degli spazi comuni da parte dei condomini, sia per l’inosservanza delle disposizioni in materia di edilizia e urbanistica. L’ascensore, in particolare, era stato installato nel 2000 ad esclusivo servizio dell’immobile posto al terzo piano di proprietà di una signora con disabilità per esigenze di salute della stessa, con la previsione che sarebbe stato demolito entro il 2017. Nel 2019, non essendo stato rimosso l’impianto, i convenuti venivano diffidati affinché provvedessero a rimuovere l’ascensore. Gli attori chiedevano la demolizione dell’ascensore aggiungendo inoltre che nel frattempo, la signora con disabilità per la quale era stato costruito era deceduta.
Il Tribunale ha dichiarato la domanda infondata; in primo luogo, il Giudice, richiamando la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione sul tema, ha ribadito che non assume alcun rilievo la circostanza per cui, essendo intervenuto il decesso della originaria beneficiaria dell’impianto, esso non avrebbe più motivo di sussistere essendo venute meno le esigenze per le quali era stata prevista l’istallazione. Infatti, è totalmente irrilevante, ai fini dell’applicabilità della l. n. 13 del 1989, la presenza di persone con disabilità nell’edificio, in quanto le disposizioni della legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche sono volte a consentire a tutte le persone l’accesso senza difficoltà in tutti gli edifici. In secondo luogo, sulla base della CTU, il Giudice ha concluso che il pregiudizio derivante dall’installazione dell’ascensore non comportava alcuna limitazione degli spazi comuni o alcun pericolo per la pubblica incolumità, ma soltanto un disagio derivante da una minima riduzione dell’illuminazione che, a fronte del contemperamento degli interessi in gioco – quelli dei condomini e quello delle persone con disabilità all’accessibilità – assume valenza secondaria.