Trib. Napoli, sez. IV civ., sent. 23 febbraio 2024, n. 2343 

Autorità:
Tribunale

Data:
23 febbraio 2024

Numero:
2343

Regione:
Campania

Con sentenza del 23 febbraio 2024, n. 2343, il Tribunale di Napoli, sez. IV civile, ha accertato il diritto di una persona con disabilità alla costruzione di un ascensore nel cortile del condominio al fine di abbattere le barriere architettoniche. La ricorrente impugnava la delibera assembleare del condominio con cui le era stata negata l’autorizzazione a costruire, a sue spese, tale ascensore per consentire alla madre con disabilità, con lei convivente, di accedere in autonomia alla propria abitazione. Dopo aver ampiamente ripercorso e richiamato la più recente e consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia (sentenze n. 14809 del 2014, n. 7938 del 2017, n. 30838 del 2019), il giudice in primo luogo ha ribadito che il diritto di installare un ascensore all’interno del condominio a proprie spese, ai sensi della legge n. 13 del 1989, e a determinate condizioni, prescinde totalmente dall’autorizzazione dell’assemblea condominiale; in secondo luogo, anche alla luce delle conclusioni dell’ausiliario che ha esaminato il progetto dell’ascensore, ha affermato che è necessario «superare la concezione esclusivamente patrimoniale della proprietà e del condominio perché la proprietà, pur garantita e protetta, è a propria volta permeata da principi solidaristici e temperata dalla necessità di eguale considerazione per altrui diritti e per la dignità e libertà della persona». Ha poi aggiunto che il diritto all’accessibilità delle persone con disabilità è espressione di un principio di solidarietà sociale, persegue finalità di carattere pubblicistico e prevale in casi, come la fattispecie in esame, in cui il condominio e gli interventori «antepongono il loro interesse a non subire neppure piccoli disagi, veramente minimi, al diritto dei residenti di eliminare le barriere architettoniche e poter condurre una vita più accettabile».

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