Autorità:
Tribunale
Data:
2 gennaio 2024
Numero:
13
Regione:
Lombardia
Il Tribunale di Como ha accolto la domanda di costituzione di una servitù coattiva di passaggio carrabile a favore del fondo degli attori, ravvisando che l’accesso pedonale, costituito da un portico di larghezza limitata non consente il transito veicolare. Tale circostanza, accertata attraverso la consulenza tecnica d’ufficio (CTU), comprometteva la piena fruizione del fondo in relazione alla sua destinazione abitativa, con particolare riferimento alle esigenze di mobilità delle persone con disabilità e alla possibilità di accesso di mezzi di soccorso.
La decisione si fonda su un’interpretazione evolutiva dell’art. 1052 c.c., avvalorata dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale. Richiamando giurisprudenza consolidata, il Tribunale ha ribadito che la costituzione di servitù coattiva di passaggio non si limita alle necessità agricole o industriali, ma include anche l’accessibilità veicolare alle abitazioni. Analogamente, ha precisato che l’art. 1052 c.c. deve essere letto alla luce della sentenza n. 167/1999 della Corte Costituzionale, la quale ha sancito che il passaggio coattivo può essere imposto per garantire le esigenze abitative, anche in assenza di interclusione totale del fondo, per assicurare una piena accessibilità, conforme al moderno sviluppo sociale e tecnologico. Tale interpretazione tiene conto del fatto che un’abitazione debba essere accessibile non solo a piedi, ma anche tramite mezzi meccanici, tra cui veicoli per il trasporto di persone con disabilità o mezzi di soccorso.