Autorità:
Corte d’Appello
Data:
5 maggio 2024
Numero:
994
Regione:
Sicilia
La Corte d’Appello esamina il caso riguardante una delibera condominiale contestata, relativa alla sistemazione e regolamentazione delle aree parcheggio per auto e moto in un edificio condominiale. Il Tribunale di primo grado aveva dichiarato nulla la delibera assembleare, ritenendo che fosse necessaria una maggioranza qualificata per approvare una modifica di tale portata, considerandola un’innovazione secondo gli articoli 1136 e 1120 del Codice Civile. Uno dei ricorrenti in primo grado aveva contestato la delibera condominiale, sostenendo che la sistemazione dei parcheggi violasse il suo diritto, in quanto persona con disabilità. Il Giudice di primo grado aveva accolto questa tesi, ritenendo che la delibera fosse incompatibile con le esigenze di accessibilità garantite dal Decreto Ministeriale 236/1989, relativo al superamento delle barriere architettoniche.
La Corte d’Appello di Palermo riforma, tuttavia, la sentenza di primo grado e dichiara valida la delibera assembleare del 18 dicembre 2018 relativa alla sistemazione delle aree di parcheggio interne, ritenendo infondati i motivi di nullità dedotti in relazione al rispetto dei quorum di cui all’art. 1136 c.c. e alle pretese violazioni del Regolamento condominiale. La Corte precisa che la deliberazione non configura un’innovazione ex art. 1120 c.c., trattandosi di una regolamentazione dell’uso ordinario della cosa comune, conforme alla destinazione dell’area. Rileva inoltre che la CTU svolta in primo grado aveva accertato che l’area parcheggio è un bene condominiale comune e che la sua destinazione non risulta incompatibile con la fruibilità della sua sistemazione, come da delibera condominiale. Inoltre, è stato precisato che l’area destinata al parcheggio non rende inservibili parti comuni agli altri condomini, né viola norme specifiche sull’accessibilità, avendo infatti riservato tre posti auto alle persone con disabilità.