Autorità:
Corte d’Appello
Data:
27 febbraio 2024
Numero:
290
Regione:
Liguria
La Corte d’Appello di Genova dichiara infondato l’appello proposto avverso un’ordinanza del Tribunale di Imperia, confermando la costituzione di una servitù coattiva di passaggio a favore di un fondo intercluso, privo di collegamento carrabile alla strada comunale, e motivata dalle condizioni personali di una delle ricorrenti in primo grado, che manifesta difficoltà di deambulazione.
La Corte rigetta l’argomento legato all’avvenuto decesso delle persone con disabilità che avevano promosso il ricorso. La Corte precisa infatti che l’interclusione del fondo costituisce presupposto oggettivo, a prescindere dalle condizioni soggettive legate al decesso di tali persone. È sufficiente che l’inaccessibilità riguardi anche altri eventuali soggetti, fruitori del fondo dominante (a qualsiasi titolo e indipendentemente da qualsivoglia stanzialità e frequenza) ed in ogni caso occupanti dell’immobile. Nel caso di specie, in particolare, continuava a vivere nell’immobile una persona di 83 anni con difficoltà motorie legata all’avanzata età.
Parimenti, viene respinta la proposta di tracciati alternativi, sia perché riguardanti fondi di soggetti estranei al giudizio, sia per maggiore onerosità e invasività, già valutate negativamente dal CTU. La scelta del tracciato, pur presentando alcune difficoltà, è confermata in quanto conforme al principio del “minimo mezzo” e ritenuta la soluzione più adeguata alle peculiarità del territorio.