Autorità:
Corte d’Appello
Data:
8 giugno 2024
Numero:
1318
Regione:
Emilia Romagna
La Corte d’Appello di Bologna ha respinto l’appello presentato contro la sentenza del Tribunale di Bologna n. 1640/2021. Quest’ultima aveva annullato una delibera condominiale contraria all’estensione della corsa dell’ascensore fino al quarto piano: nel caso di specie, la persona con disabilità vive in un appartamento che si sviluppa sia al terzo che al quarto piano. L’assemblea, nel rigettare la richiesta del condomino, aveva messo in evidenza che la persona con disabilità avrebbe potuto installare all’interno del suo appartamento una piattaforma elevatrice senza così incidere sul funzionamento dell’ascensore comune. Viceversa, la persona con disabilità evidenziava che la realizzazione all’interno del suo appartamento di tale piattaforma avrebbe comportato lavori di rilevante consistenza e, soprattutto, una significativa minore fruibilità dell’appartamento.
La Corte, rigettando queste doglianze, ha ribadito che, ai sensi della L. 13/1989, il diritto di un condomino con disabilità a realizzare tali interventi non richiede una compromissione totale del godimento del bene; è sufficiente che il pieno utilizzo dello stesso sia possibile solo con rilevanti sacrifici personali, organizzativi ed economici. Inoltre, l’opera è stata giudicata compatibile con l’uso della cosa comune, poiché non ne altera la destinazione, non compromette il pari godimento del bene da parte degli altri condomini e si configura come compatibile con la pari usabilità della parte comune interessata dall’intervento.