Il TAR Emilia-Romagna solleva questione di legittimità costituzionale

Il 30 maggio 2024 Il TAR Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, con ordinanza n. 145, ha sollevato questione di costituzionalità sull’art. 9, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza) per contrasto con gli articoli 2, 3, 10, 38 della Costituzione, nella parte in cui prevede che l’impossibilità di acquisire la conoscenza della lingua italiana (e il relativo certificato linguistico) in ragione di una grave ed accertata disabilità sia preclusiva al conseguimento della cittadinanza italiana.

Secondo il TAR, la condizione personale di grave disabilità, tale da impedire l’apprendimento della lingua italiana non dovrebbe essere preclusiva della concessione della cittadinanza italiana, poiché ciò comporta una compressione del diritto allo status civitatis, dei principi di tutela dei diritti inviolabili e di uguaglianza di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione, del sistema sicurezza sociale declinato dall’art. 38 della Costituzione e del diritto di acquisire, mantenere e cambiare la cittadinanza di cui all’art. 18 della Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità, che, per effetto del c.d. «rinvio mobile» effettuato dall’art. 10 della Costituzione, assume rango costituzionale.

L’udienza in camera di consiglio è stata fissata dalla Corte costituzionale per il 28 gennaio 2025.

È possibile consultare il testo dell’ordinanza nell’archivio sentenze di questo sito.