TAR Lazio, sez. IV-bis, sent. 20 dicembre 2023, n. 19311

Autorità:
TAR Lazio

Data:
20 dicembre 2023

Numero:
19311

Regione:
Lazio

Secondo il TAR, una volta affermata la giurisdizione amministrativa esclusiva ai sensi dell’art. 133 c. 1 lett. c) c.p.a., va riconosciuto il diritto dell’alunno disabile al (e il correlativo obbligo dell’Amministrazione all’erogazione del) sostegno scolastico nelle sue diverse declinazioni, tempestivamente garantito, in maniera coincidente, nella materiale e concreta sua erogazione, con l’avvio dell’anno scolastico, in numero di ore corrispondenti al Piano educativo individuale (o documento analogo di pari funzione), anch’esso da predisporsi con tempistiche funzionali alla effettiva garanzia del diritto del minore disabile all’istruzione, in conformità e nel pieno rispetto effettivo di quanto previsto dall’art. 12 L. 104/1992 e tenuto conto, nello specifico caso, della condizione di non rivedibilità di cui al verbale della Commissione medica del 25 ottobre 2022 in atti (cfr. deposito del 15 novembre 2023 di parte ricorrente) e della durata pluriennale dell’obbligo di erogazione del servizio pubblico scolastico a carico dell’Amministrazione. Afferma poi il TAR che costituisce, anche, violazione dell’art. 14 Cedu, sul divieto di discriminazione, letto in combinato disposto con l’art. 2, Protocollo n. 1, Cedu, sul diritto all’istruzione, il comportamento di uno Stato contraente le cui autorità amministrative non attuino tutte le misure necessarie a garantire il diritto all’istruzione di un minore con disabilità, il quale non può così beneficiare delle stesse condizioni di frequenza della scuola primaria e delle possibilità di apprendimento che sono viceversa assicurati agli altri allievi della scuola (Corte europea diritti dell’uomo sez. I, 10 settembre 2020, n. 24888, resa nell’affare G.L. c. Italia)».

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