Autorità:
Cassazione
Data:
10/05/2023
Numero:
12649
Regione:
Lombardia
Con l’ordinanza 10 maggio 2023, n. 12649 la Cassazione, sez. lav. ha ribadito che l’esonero dal lavoro notturno, di cui all’art. 53, comma 3, del d.lgs. n. 151 del 2001, previsto a favore di tutti i lavoratori che devono prestare la propria assistenza a persone con disabilità ex legge n. 104 del 1992 non richiede che lo stato di handicap dell’assistito debba essere connotato anche da “gravità”. La Corte in particolare sottolinea che «il dato testuale della norma non autorizza l’introduzione, in via ermeneutica, di un requisito aggiuntivo in un ambito, quale quello dei diritti dei disabili, insuscettibile di limitazioni di tutela al di fuori di una chiara presa di posizione del legislatore».