Autorità:
Tribunale
Data:
1 dicembre 2025
Numero:
2373
Regione:
Campania
La sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2373 del 2025 dichiara l’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato a un lavoratore assente dall’1 al 17 luglio 2024. Il giudice ricostruisce che il dipendente, affetto da diabete mellito insulinodipendente con gravi complicanze cardiovascolari, aveva chiesto ferie e poi aspettativa non retribuita per il mese di luglio, richieste respinte dall’azienda nonostante fosse già ben nota la sua condizione di disabilità. L’assenza era stata quindi ritenuta ingiustificata e posta a fondamento del licenziamento. Il Tribunale osserva che le prescrizioni mediche dell’ASL Napoli 3 Sud raccomandavano un ambiente di lavoro facilmente raggiungibile da altre persone e adeguati tempi di riposo. L’azienda, invece, aveva assegnato il lavoratore alla guardiania in un locale isolato, in contrasto con le indicazioni sanitarie. Richiamando l’art. 3, comma 3‑bis, del d.lgs. 216/2003 e la giurisprudenza sulla nozione di accomodamento ragionevole, il giudice ribadisce che il datore di lavoro deve attivarsi per individuare soluzioni organizzative che permettano al dipendente disabile di lavorare senza aggravare le sue condizioni di salute. Nel caso concreto, questo dovere non è stato adempiuto. Poiché il licenziamento si fondava sull’assenza del lavoratore, l’accertato inadempimento datoriale rende legittimo il rifiuto della prestazione ai sensi dell’art. 1460 c.c., escludendo l’esistenza della giusta causa. La condotta del lavoratore non può essere qualificata come grave inadempimento né come comportamento tale da spezzare il vincolo fiduciario, tenuto conto del contesto sanitario e della mancata adozione di accomodamenti ragionevoli da parte della società. Il Tribunale annulla quindi il licenziamento e condanna la società alla reintegra, al pagamento di dodici mensilità a titolo risarcitorio e alla contribuzione previdenziale e assistenziale per il periodo.