Autorità:
Tribunale
Data:
5 novembre 2025
Numero:
10858
Regione:
Lazio
Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso di un lavoratore caregiver della madre con disabilità grave ex art. 3, co. 3, l.n. 104 del 1992, riconoscendogli il diritto – previsto dall’art. 33, co. 5, l.n. 104 del 1992 – a non essere trasferito senza il proprio consenso. Il lavoratore aveva subito tre diversi provvedimenti di cambio sede, tutti contestati per mancanza di ragioni organizzative effettive e per grave pregiudizio alla possibilità di svolgere le attività di assistenza. Il Tribunale ha chiarito che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il “trasferimento” vietato dalla legge comprende anche gli spostamenti all’interno della medesima unità produttiva, quando comportino mutamento del luogo geografico di lavoro, e richiede sempre il consenso del caregiver. Le esigenze aziendali invocate non erano state dimostrate e la sede originaria garantiva equilibrio tra lavoro e assistenza, mentre le nuove assegnazioni — più lontane e con orario rigido — avrebbero compromesso le funzioni di cura. È stato quindi dichiarato illegittimo il trasferimento, con ordine di revoca immediata. La domanda relativa alla discriminazione (diretta o indiretta) non è stata accolta perché, grazie alla sospensione cautelare già disposta, gli effetti del trasferimento non si erano prodotte e la questione era divenuta priva di attualità.