Autorità:
Tribunale
Data:
24 ottobre 2025
Numero:
10684
Regione:
Lazio
Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso di un macchinista beneficiario dei permessi ex art. 33, L.104/1992, dichiarando discriminatorio il comportamento datoriale consistente nel mancato computo delle giornate di permesso ai fini della maturazione della Maggiorazione ERA / Bonus ERA. L’accordo aziendale del 17.7.2015 (poi modificato l’11.12.2015) prevedeva che, per accedere alle maggiorazioni economiche premiali legate alla “presenza”, venissero equiparate a presenza le ferie e i permessi sindacali, ma non le assenze per permessi l.n.104 del 1992. Il giudice ha rilevato che tale esclusione crea una disparità di trattamento fondata sul fattore protetto della disabilità (e sulla condizione di caregiver), violando la Direttiva 2000/78/CE, il d.lgs. n. 216 del 2003 e i principi della giurisprudenza europea Coleman. È stata riconosciuta la discriminazione indiretta: una regola apparentemente neutra (calcolo premi basato su presenze) produce uno svantaggio strutturale per chi “deve” assentarsi per assistere un familiare disabile, mentre altre assenze sono invece valorizzate come presenze. La società non ha provato alcuna finalità legittima né mezzi proporzionati a giustificare la disparità. Il Tribunale ha disapplicato in parte qua gli accordi del 2014–2015, ordinato la cessazione della condotta e condannato il datore le differenze retributive più interessi, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale.