Autorità:
Tribunale
Data:
19 settembre 2025
Numero:
3547
Regione:
Lombardia
La sentenza del Tribunale di Milano n. 3547 del 2025 affronta l’impugnazione di un licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato a un lavoratore addetto alla lavorazione delle carni, il quale aveva dedotto la natura discriminatoria del recesso in ragione di una pretesa disabilità in senso eurounitario, nonché, in subordine, l’erronea qualificazione di talune assenze come malattia anziché come infortunio sul lavoro e, ulteriormente, la natura professionale delle patologie lamentate, con conseguente responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. Il ricorrente aveva lavorato per la società dapprima dal 2014 al 2017 e poi nuovamente dal dicembre 2019 sino al febbraio 2024, con mansioni di mondatore e, secondo la sua prospettazione, anche di disossatore, operando su diverse linee produttive del reparto carni. Egli aveva descritto un’attività lavorativa caratterizzata dalla movimentazione manuale di carichi molto gravosi, talora fino a 40–90 kg, dallo svolgimento di mansioni in posizione eretta per l’intero turno e da ritmi serrati di lavoro, sostenendo che tali condizioni avessero determinato una patologia a carico della colonna vertebrale e delle spalle, nonché un episodio acuto verificatosi il 28 dicembre 2023 sul luogo di lavoro. A fronte di un prolungato periodo di assenze, il datore di lavoro aveva proceduto al licenziamento per superamento del comporto. Il Tribunale respinge anzitutto la tesi principale di licenziamento discriminatorio. Dopo un ampio richiamo ai principi della direttiva 2000/78/CE e alla nozione eurounitaria di disabilità, così come elaborata dalla Corte di giustizia, il giudice ribadisce che la mera malattia, anche se protratta, non è di per sé assimilabile alla disabilità rilevante ai fini antidiscriminatori. Perché possa parlarsi di disabilità in senso eurounitario è necessario dimostrare una menomazione di lunga durata idonea a ostacolare la partecipazione del lavoratore alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri. Nel caso concreto, il ricorrente non ha fornito una prova adeguata né della natura e della stabilità della patologia né della sua incidenza strutturale sulla capacità lavorativa. La documentazione sanitaria prodotta viene ritenuta frammentaria, generica e in parte contraddittoria: si tratta in larga misura di certificazioni che attestano dolori o stati algici, spesso limitate a singoli periodi dell’anno, senza una chiara diagnosi di patologia invalidante e senza indicazioni idonee a dimostrare una menomazione duratura. Significativo è, secondo il Tribunale, il fatto che il medico competente abbia sempre giudicato il lavoratore idoneo alla mansione specifica nel corso delle visite periodiche, senza che il ricorrente avesse mai segnalato limitazioni o prodotto certificazioni sanitarie a supporto di una diversa valutazione. Viene inoltre richiamato l’orientamento secondo cui, ai fini della tutela antidiscriminatoria, occorre anche la prova della conoscenza o conoscibilità della disabilità da parte del datore di lavoro: prova che nel caso di specie manca del tutto, non potendosi desumere la disabilità dalla sola reiterazione di assenze per malattia. Respinta la qualificazione del lavoratore come soggetto disabile, il Tribunale esclude conseguentemente che il computo delle assenze ai fini del comporto possa integrare una discriminazione indiretta. La disciplina del comporto viene applicata come ordinaria disciplina della malattia comune, senza che vi siano i presupposti per un trattamento differenziato. Viene poi disattesa la censura relativa alla qualificazione dell’assenza dal 28 dicembre 2023 al 25 gennaio 2024 come malattia anziché come infortunio sul lavoro. Il giudice osserva che il datore di lavoro si è correttamente conformato alle determinazioni degli enti previdenziali, i quali avevano escluso la natura infortunistica dell’evento, e che dall’istruttoria testimoniale non sono emersi elementi idonei a dimostrare che la caduta fosse causalmente collegata all’attività lavorativa svolta. Quanto alla domanda subordinata fondata sulla responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. e sulla natura professionale delle patologie lamentate, il Tribunale richiama il consolidato principio secondo cui l’onere di provare il nesso causale tra malattia e mansioni lavorative incombe sul lavoratore. Non è sufficiente allegare in modo generico la nocività dell’ambiente di lavoro o la gravosità delle mansioni, ma occorre dimostrare in modo puntuale l’esistenza di una patologia specifica, la sua derivazione causale da violazioni delle misure di sicurezza e la riferibilità delle singole assenze a tale patologia. L’ampia istruttoria testimoniale svolta nel giudizio ha, anzi, fortemente ridimensionato la ricostruzione attorea. È emerso che il ricorrente ha svolto in via prevalente la mansione di mondatore, solo occasionalmente quella di disossatore e per un periodo limitato. I testimoni hanno escluso che egli movimentasse abitualmente carichi superiori ai 25 kg, confermando che la maggior parte delle operazioni consisteva nello spostamento o trascinamento di pezzi di carne sui nastri trasportatori e nel riempimento di cassette di peso contenuto, spesso spinte e non sollevate. È stato inoltre accertato che le pause erano regolarmente fruite e che i ritmi di lavoro, pur intensi, potevano essere rallentati o interrotti su richiesta dell’operatore. Alla luce di tali risultanze, il Tribunale ritiene non dimostrato il nesso causale tra le mansioni effettivamente svolte e le patologie genericamente dedotte dal ricorrente. Viene sottolineato, inoltre, che l’interruzione del rapporto di lavoro per un periodo di circa due anni tra il 2017 e il 2019 costituisce un ulteriore elemento che indebolisce la tesi causale, così come la mancata dimostrazione che ciascuna singola assenza per malattia fosse riconducibile a una patologia di origine lavorativa. In conclusione, il Tribunale rigetta integralmente il ricorso, ritenendo legittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto, escludendo sia la natura discriminatoria del recesso sia la sussistenza di una responsabilità datoriale per malattia professionale o infortunio sul lavoro.