Tribunale di Busto Arsizio, prima sez. civ. – lav., sent. 31 gennaio 2025, n. 709

Autorità:
Tribunale

Data:
31 gennaio 2025

Numero:
709

Regione:
Lombardia

Il Tribunale di Busto Arsizio ha accolto il ricorso di un assistente amministrativo dell’Università, padre di una minore con disabilità grave, riconoscendo il carattere discriminatorio della prassi dell’Ateneo di sottrarre dal monte presenze (FTE) le giornate di prolungamento del congedo parentale ex art. 33, c.1, d.lgs. n. 151 del 2001, utilizzate dal lavoratore per l’assistenza continuativa alla figlia. Tale esclusione determinava la riduzione dell’importo spettante del Fondo Comune di Ateneo, a differenza di quanto accade per altre tipologie di assenze parificate alla presenza (permessi l. n. 104 del 1992, congedi familiari retribuiti al 100%, malattia, gravi infermità familiari). Il Giudice ha affermato che la disciplina aziendale realizza una discriminazione diretta “per associazione”, penalizzando proprio le assenze connesse alla cura del figlio disabile, in contrasto con la direttiva 2000/78/CE e con la giurisprudenza Coleman, dato che colpisce il lavoratore a causa della disabilità del familiare assistito. Sono state invece rigettate le ulteriori censure su tredicesima, indennità di Ateneo, indennità una tantum e buoni pasto, non essendovi prove sufficienti né disciplina applicabile a sostegno. Per l’effetto, il Tribunale ha ordinato la cessazione della condotta discriminatoria, l’adozione di un piano di rimozione degli effetti, la pubblicazione della sentenza e la condanna dell’Ateneo al rimborso.

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