Autorità:
Tribunale
Data:
11 giugno 2025
Numero:
638
Regione:
Emilia Romagna
Il Tribunale di Bologna ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato ad una lavoratrice addetta alle pulizie presso una struttura alberghiera, accusata di assenza ingiustificata dal 2 all’8 gennaio 2024. La ricorrente aveva lasciato il lavoro il 1° gennaio a causa del ricovero urgente della figlia per grave crisi psicologica, ottenendo l’autorizzazione dalla governante e trasmettendo la documentazione medica. Il Tribunale ha ritenuto provato che l’assenza fosse giustificata e che la lavoratrice avesse adempiuto, per quanto possibile, agli obblighi di comunicazione, nella situazione emergenziale. È stata esclusa ogni natura discriminatoria o ritorsivadel recesso: la figlia non versava in una condizione di disabilità “duratura” ai sensi della direttiva 2000/78/CE, e l’episodio, pur legato a un evento grave, non costituiva un caso assimilabile alla tutela del caregiver. Mancava inoltre qualsiasi elemento univoco di ritorsione.
Poiché il fatto contestato non integrava un “notevole inadempimento” ex art. 3, co. 2, d.lgs. n. 23 del 2015, il licenziamento è stato annullato. La società è stata condannata alla reintegrazione della dipendente, al pagamento di un’indennità risarcitoria fino a 12 mensilità (dedotto l’aliunde perceptum), oltre contributi previdenziali e spese di lite.