Corte d’Appello di Napoli, sez. lav., sent. 8 marzo 2025, n. 14

Autorità:
Corte d’Appello

Data:
8 marzo 2025

Numero:
14

Regione:
Campania

Con la sentenza n. 14 dell’8 marzo 2025 la Corte d’Appello di Napoli affronta una vicenda che si colloca al crocevia tra tutela della disabilità, mobilità nel pubblico impiego e divieto di discriminazione, chiarendo in modo netto che la nozione di “piena idoneità fisica” non può essere utilizzata dall’amministrazione come criterio espulsivo o selettivo quando il lavoratore sia stato giudicato idoneo con limitazioni dal medico competente e quando la condizione di disabilità sia conosciuta o comunque pienamente conosciuta dall’ente. Il giudizio trae origine dalla revoca dell’assegnazione temporanea ex art. 42‑bis d.lgs. 151/2001 e dalla contestuale esclusione di un operatore socio‑sanitario da una procedura di mobilità volontaria esterna bandita da una ASL. Il lavoratore, invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa all’80% e con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. 104/1992, era stato dapprima regolarmente ammesso alla mobilità, inserito in graduatoria e destinatario dell’assegnazione temporanea, per poi essere estromesso sulla base del rilievo della mancanza del requisito della “piena idoneità fisica alle mansioni”, requisito che l’amministrazione assumeva desunto dal bando. Il Tribunale di Benevento aveva accolto il ricorso del lavoratore, ritenendo illegittima e discriminatoria la condotta dell’ASL, sul presupposto che l’idoneità con limitazioni non fosse né sopravvenuta né ignota all’amministrazione, che anzi aveva continuato a riconoscere al dipendente i benefici connessi alla disabilità, tra cui i permessi ex art. 33, comma 6, l. 104/1992. La Corte d’Appello conferma integralmente tale decisione, respingendo l’appello dell’ente. Il Collegio muove, in via preliminare, dalla conferma della giurisdizione del giudice ordinario, osservando che la procedura di mobilità volontaria non attiene alla fase genetica del rapporto di lavoro, ma alla sua gestione, trattandosi di lavoratori già in servizio presso altre amministrazioni. Analogamente, la revoca dell’assegnazione temporanea ex art. 42‑bis viene qualificata come atto di gestione del rapporto, sottratto alla giurisdizione amministrativa. Nel merito, la Corte individua un primo, macroscopico profilo di illegittimità nella scelta dell’ASL di equiparare l’idoneità con limitazioni alla non idoneità, sostituendosi arbitrariamente al giudizio del medico competente. Richiamando l’art. 41 d.lgs. 81/2008, la sentenza ribadisce che la valutazione sull’idoneità alla mansione specifica spetta esclusivamente al medico competente e che, una volta espresso un giudizio di idoneità con prescrizioni, l’amministrazione non può disapplicarlo né reinterpretarlo in senso espulsivo, tanto più se non è stato impugnato nelle sedi previste. La Corte sottolinea poi come, nel caso di specie, la condizione di disabilità del lavoratore fosse non solo conoscibile, ma effettivamente conosciuta dall’ASL, che aveva dato attuazione ai benefici previsti dalla l. 104/1992 e aveva impiegato il dipendente in mansioni ritenute compatibili con il suo stato di salute. In tale contesto, la successiva esclusione dalla mobilità e la revoca dell’assegnazione temporanea risultano prive di giustificazione e incoerenti con la precedente gestione del rapporto. Particolarmente significativo è il passaggio in cui la Corte afferma che l’interpretazione del requisito della “piena idoneità” in senso assoluto e rigido, tale da escludere i lavoratori idonei con limitazioni, si traduce in una discriminazione vietata. La sentenza richiama espressamente il d.lgs. 216/2003, attuativo della direttiva 2000/78/CE, chiarendo che una prassi apparentemente neutra – come l’esclusione fondata sulla piena idoneità fisica – può produrre un effetto di particolare svantaggio per le persone con disabilità e integrare una discriminazione indiretta, se non accompagnata dall’adozione di soluzioni ragionevoli. In questo quadro, la Corte ribadisce che grava sull’amministrazione l’onere di dimostrare l’assenza di discriminazione e di giustificare eventuali limitazioni, onere che nella fattispecie non risulta assolto. L’ASL non ha fornito alcuna prova di esigenze organizzative sopravvenute, né ha dimostrato l’impossibilità di impiegare il lavoratore in mansioni compatibili, tanto più che ciò era già avvenuto nel periodo di assegnazione temporanea. La decisione si colloca così nel solco di una lettura sostanziale del principio di parità di trattamento, secondo cui l’idoneità con limitazioni non può essere trasformata in fattore espulsivo, ma impone all’amministrazione di valorizzare la prestazione del lavoratore disabile attraverso un’organizzazione del lavoro inclusiva e ragionevole. In definitiva, la Corte d’Appello di Napoli conferma l’illegittimità della revoca dell’assegnazione temporanea e dell’esclusione dalla procedura di mobilità, respinge l’appello dell’ASL e riafferma che la tutela antidiscriminatoria opera pienamente anche nelle dinamiche di mobilità e gestione del pubblico impiego.

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