Autorità:
Corte d’Appello
Data:
20 novembre 2025
Numero:
285
Regione:
Liguria
Con la sentenza n. 285 del 20 novembre 2025 la Corte d’appello di Genova affronta il tema del diritto all’assunzione del personale in caso di cambio di appalto, soffermandosi sui rapporti tra obbligo di stabilizzazione occupazionale, giudizio di idoneità psicofisica espresso dal medico competente e applicazione dei principi di non discriminazione e accomodamenti ragionevoli in presenza di una inidoneità solo temporanea del lavoratore. La vicenda trae origine dal ricorso proposto da una lavoratrice addetta al servizio di pedonaggio presso il presidio ospedaliero della Spezia, alle dipendenze della cooperativa Coopservice s.c.p.a., servizio cessato il 31 dicembre 2021 e confluito, dal 1° gennaio 2022, nell’appalto dei servizi di trasporto affidato alla società subentrante. Quest’ultima si era impegnata contrattualmente a salvaguardare i livelli occupazionali del personale già adibito al servizio, tanto da predisporre un elenco dei lavoratori interessati e convocare la ricorrente per la visita medica preassuntiva. All’esito della visita del 29 dicembre 2021, il medico competente aveva giudicato la lavoratrice inidonea allo svolgimento delle mansioni di pedonaggio “vista la sua condizione fisica attuale”, senza tuttavia qualificare l’inidoneità come permanente. La società subentrante, ritenendo la lavoratrice non assorbibile, aveva omesso di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro. Il Tribunale della Spezia, con sentenza n. 230/2023, aveva accolto il ricorso della lavoratrice, riconoscendole il diritto all’assunzione ex art. 2932 c.c., con condanna alla reintegrazione e al risarcimento delle retribuzioni perse, ritenendo che l’inidoneità fosse solo temporanea e che, pertanto, il datore non potesse sciogliersi dall’obbligo di assorbimento. Avverso tale decisione proponeva appello la società, sostenendo che il giudice di primo grado avesse erroneamente ritenuto temporanea l’inidoneità, che la lavoratrice non avesse esperito il rimedio di cui all’art. 41, comma 9, d.lgs. n. 81/2008 e che non vi fossero possibilità di impiego alternative, neppure attraverso accomodamenti organizzativi ragionevoli; contestava inoltre la mancata valutazione della proporzionalità e sostenibilità di tali accomodamenti. La lavoratrice resisteva e proponeva appello incidentale limitatamente alla regolazione delle spese. La Corte d’appello rigetta l’appello principale e conferma la decisione di primo grado. In primo luogo, il Collegio richiama l’art. 41, comma 6, d.lgs. n. 81/2008, evidenziando come il giudizio del medico competente debba rientrare in una delle tipologie tipizzate (idoneità, idoneità parziale, inidoneità temporanea, inidoneità permanente). Nel caso di specie, il giudizio espresso nel dicembre 2021 non era riconducibile in modo univoco all’ipotesi di inidoneità permanente, difettando qualsiasi riferimento alla definitività della condizione impeditiva. A fronte delle incertezze emerse, la Corte disponeva ed espletava una CTU medico‑legale, dalla quale risultava che la lavoratrice, alla data della visita preassuntiva, versava in una fase di riacutizzazione severa di una patologia lombare cronica, causalmente correlata a uno sforzo lavorativo e tale da impedire una corretta deambulazione. La CTU accertava che detta inidoneità era oggettivamente temporanea, essendosi protratta sino al completamento del percorso chirurgico e riabilitativo, concluso nel gennaio 2023, e che solo successivamente la lavoratrice aveva recuperato la piena idoneità allo svolgimento della mansione. Sulla base di tali risultanze, la Corte afferma il principio secondo cui il datore di lavoro subentrante non può sciogliersi dall’obbligo di assunzione in presenza di una inidoneità solo temporanea, dovendo procedere comunque alla stipulazione del contratto e collocare il lavoratore nel regime di malattia, con conseguente diritto alla conservazione del posto di lavoro. L’inidoneità temporanea non elide, infatti, il diritto già entrato nel patrimonio giuridico del lavoratore all’assorbimento, né consente al datore di “disinteressarsi” dell’evoluzione della sua situazione sanitaria. In tale quadro, la Corte osserva che non viene neppure in rilievo il tema degli accomodamenti ragionevoli, poiché nella fase di inidoneità la lavoratrice non era comunque in grado di rendere alcuna prestazione lavorativa, essendo impedita in toto allo svolgimento delle mansioni; ciò non esclude, tuttavia, l’obbligo datoriale di assumerla e gestire la sopravvenienza dell’inabilità secondo gli ordinari strumenti di tutela del rapporto. La Corte valorizza inoltre i principi derivanti dalla direttiva 2000/78/CE, attuata dal d.lgs. n. 216/2003, sottolineando che l’interpretazione delle norme nazionali in materia di assunzione e condizioni di lavoro deve essere conforme all’obiettivo di prevenire discriminazioni fondate, tra l’altro, sullo stato di salute, specie quando l’esclusione dal lavoro si fondi su una valutazione non definitiva delle capacità lavorative. Quanto all’appello incidentale sulle spese, la Corte lo rigetta, ritenendo corretta la decisione del Tribunale di applicare una riduzione dei compensi ai sensi dell’art. 4 d.m. n. 55/2014, in considerazione della limitata complessità giuridica e istruttoria della controversia. In conclusione, la Corte d’appello di Genova conferma che, in caso di cambio di appalto, l’inidoneità psicofisica del lavoratore può giustificare lo scioglimento dell’obbligo di assunzione solo se permanente e conclamata, mentre l’inidoneità temporanea impone comunque l’assorbimento, con applicazione delle tutele ordinarie del rapporto di lavoro, in un’ottica coerente con i principi antidiscriminatori dell’ordinamento interno ed eurounitario.