Corte d’Appello di Firenze, sez. lav., sent. 19 giugno 2025, n. 414

Autorità:
Corte d’Appello

Data:
19 giugno 2025

Numero:
414

Regione:
Toscana

Con la sentenza n. 414 del 19 giugno 2025 la Corte d’appello di Firenze, in sede di giudizio di rinvio a seguito dell’ordinanza rescindente della Corte di cassazione n. 30080/2024, affronta in modo approfondito il tema dell’obbligo datoriale di adottare accomodamenti ragionevoli, del diritto del lavoratore con disabilità al trasferimento quale misura organizzativa esigibile e del rapporto tra violazione di tali obblighi ed eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., con rilevanti ricadute sulla legittimità del licenziamento per giusta causa intimato per assenza dal lavoro. La vicenda trae origine dal licenziamento per giusta causa intimato nel settembre 2020 a un lavoratore dipendente della società, con mansioni di manutentore, già impiegato per anni fuori dalla propria regione di residenza. A seguito della diagnosi, nel 2019, di una grave neoplasia polmonare con interessamento encefalico, il lavoratore era stato riconosciuto invalido civile al 100%, con diritto all’indennità di accompagnamento, nonché persona con disabilità in situazione di gravità. In ragione delle cure oncologiche salvavita e della necessità di assistenza familiare, egli aveva ripetutamente richiesto alla società il trasferimento o l’avvicinamento alla sede di Napoli, ove risiedeva il nucleo familiare. Nonostante tali richieste, reiterate e accompagnate dalla produzione di documentazione sanitaria, la società aveva negato il trasferimento sostenendo l’assenza di posti disponibili in Campania. Dopo un lungo periodo di malattia, congedo e aspettativa non retribuita, il lavoratore, alla scadenza di quest’ultima, era stato invitato a riprendere servizio presso la sede di Guastalla (RE); al mancato rientro era seguito il licenziamento per giusta causa fondato sull’assenza ingiustificata. Nei precedenti gradi di giudizio, il Tribunale di Bologna aveva ritenuto legittimo il licenziamento; la Corte d’appello di Bologna aveva in parte riformato la decisione limitandosi a riconoscere l’indennità di preavviso; la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 30080/2024, aveva cassato la sentenza di secondo grado, rilevando plurime violazioni di legge, in particolare con riferimento all’art. 1460 c.c. e all’art. 3, comma 3‑bis, d.lgs. n. 216/2003, rinviando alla Corte d’appello di Firenze per un nuovo esame nel merito. Nel giudizio di rinvio, la Corte fiorentina accoglie integralmente l’impugnazione del lavoratore. In primo luogo, il Collegio afferma che il lavoratore, già dal luglio 2019, aveva diritto a un trasferimento o avvicinamento a Napoli quale accomodamento ragionevole, necessario per consentire la prosecuzione delle cure oncologiche in un contesto di assistenza familiare adeguata. Tale diritto sorgeva non dal momento formale del riconoscimento della disabilità grave, bensì dalla oggettiva esistenza di una condizione di disabilità secondo la nozione eurounitaria, già pienamente conosciuta o conoscibile dal datore di lavoro in virtù della comunicazione della diagnosi e delle reiterate richieste motivate. La Corte sottolinea che l’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli grava sul datore di lavoro in modo attivo e non può essere eluso invocando la mera inesistenza di posti liberi, quando nel periodo di riferimento si siano comunque liberate posizioni nella medesima sede o area geografica, successivamente coperte senza che sia dimostrato di aver prioritariamente valutato l’assegnazione al lavoratore disabile. In particolare, viene rilevato che la società non ha fornito prova puntuale del momento in cui i posti di manutentore in Campania, effettivamente vacanti nel 2019, siano stati coperti, né ha dimostrato che la loro assegnazione a terzi fosse avvenuta prima della richiesta del lavoratore o in modo tale da rendere impraticabile l’accoglimento dell’istanza di trasferimento. In tale prospettiva, la Corte afferma che l’accomodamento richiesto – trasferimento in un’area in cui la società già operava con più unità di personale – non comportava uno stravolgimento dell’organizzazione aziendale né la creazione di posizioni fittizie, né incideva irragionevolmente sui diritti dei terzi, potendo le esigenze temporanee essere fronteggiate con strumenti ordinari di gestione del personale. Ne consegue che il rifiuto datoriale integra una violazione dell’obbligo di accomodamento ragionevole e, in quanto tale, una condotta discriminatoria vietata dall’ordinamento. Chiarita la violazione datoriale, la Corte affronta la questione dell’assenza dal lavoro e dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. Il Collegio afferma che il giudizio sul rifiuto del lavoratore di riprendere servizio a Guastalla non può prescindere dal previo e grave inadempimento datoriale, costituito dal mancato trasferimento quale misura essenziale per la tutela della salute e della vita familiare del lavoratore disabile. In applicazione dei principi indicati dalla Cassazione rescindente, la Corte ritiene che il rifiuto della prestazione non fosse contrario a buona fede, dovendo essere valutato alla luce della concreta incidenza dell’inadempimento datoriale su fondamentali esigenze di salute, assistenza e dignità della persona. La Corte valorizza altresì il contesto temporale, segnato nel 2020 dal picco pandemico da Covid‑19 nelle regioni del Nord Italia, rilevando come imporre al lavoratore immunodepresso, ancora sottoposto a cure oncologiche, il trasferimento a oltre seicento chilometri dalla famiglia rappresentasse un sacrificio sproporzionato e incompatibile con il quadro di speciale protezione riconosciuto alle persone con disabilità. Di conseguenza, l’assenza dal lavoro non poteva qualificarsi come ingiustificata, né fondare validamente una giusta causa di licenziamento. Esclusa la giusta causa per insussistenza del fatto, la Corte annulla il licenziamento e applica la tutela reintegratoria di cui all’art. 18, comma 4, Stat. lav., disponendo la reintegrazione del lavoratore presso una sede a Napoli o comunque in Campania e condannando la società al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto, nel limite massimo di dodici mensilità, oltre rivalutazione, interessi e contribuzione previdenziale.

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