Autorità:
Cassazione
Data:
8 luglio 2025
Numero:
18563
Regione:
Emilia Romagna
La vicenda riguarda il ricorso per cassazione proposto da due figlie del beneficiario di amministrazione di sostegno, deceduto, avverso il decreto che aveva negato loro l’accesso all’intero fascicolo del procedimento, consentendo soltanto la consultazione dei rendiconti. Le ricorrenti avevano chiesto l’accesso per valutare l’accettazione dell’eredità, verificare la gestione dell’amministratore di sostegno e chiarire le condizioni di vita e le circostanze della morte del padre.
Il Tribunale aveva ritenuto sufficiente, ai fini della ricostruzione patrimoniale, l’accesso ai rendiconti, escludendo invece la sussistenza di un interesse giuridicamente tutelato all’accesso agli ulteriori atti, ritenendo non ammissibile un controllo successivo sull’operato dell’amministratore da parte dei chiamati all’eredità.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso, chiarendo che il provvedimento incide su diritti soggettivi e, in particolare, sul diritto di accesso ai dati personali del defunto riconosciuto dall’art. 2-terdecies del d.lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy), nonché su posizioni giuridiche dei chiamati all’eredità. In tale quadro, viene richiamato anche il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), il quale non si applica ai dati delle persone decedute (considerando 27), ma lascia agli Stati membri la possibilità di disciplinarne la tutela, come avvenuto nell’ordinamento italiano. La Corte evidenzia inoltre che, pur estinguendosi con la morte il diritto alla riservatezza nella sua dimensione individuale, permane una dimensione familiare e relazionale della persona, tutelata anche alla luce dell’art. 8 CEDU, che può giustificare l’accesso ai dati da parte dei congiunti.
Nel caso concreto, vi sono ragioni addotte sia di natura patrimoniale (valutazione dell’eredità e possibile esercizio di azioni relative alla gestione, ai sensi degli artt. 382, 411 e 460 c.c.) sia di natura personale e familiare (conoscenza delle condizioni di vita e delle circostanze della morte del genitore). Queste ragioni integrano un interesse proprio nonché interessi familiari meritevoli di tutela. La Corte afferma inoltre che, una volta conclusa l’amministrazione di sostegno, non è escluso ma anzi si apre uno spazio di controllo sull’operato dell’amministratore, anche mediante le azioni previste dall’ordinamento.
Ne consegue la cassazione del provvedimento impugnato e la decisione nel merito, con riconoscimento del diritto delle ricorrenti ad accedere integralmente al fascicolo dell’amministrazione di sostegno.