Cass. civ., sez. I, ord. 8 luglio 2025, n. 18549

Autorità:
Cassazione

Data:
8 luglio 2025

Numero:
18549

Regione:
Marche

La vicenda riguarda il ricorso per cassazione proposto dalla beneficiaria di amministrazione di sostegno avverso il decreto del Tribunale che aveva respinto sia la richiesta di revoca della misura sia quella di sostituzione dell’amministratore, mantenendo l’amministrazione limitatamente agli atti di straordinaria amministrazione. La ricorrente sosteneva che, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica e del miglioramento delle proprie condizioni, non sussistessero più i presupposti di cui all’art. 404 c.c. e che la misura costituisse un’indebita compressione della sua capacità di autodeterminarsi.

Dalla ricostruzione dei giudici di merito, richiamata nel provvedimento, emerge che la beneficiaria è affetta da psicosi schizoaffettiva, patologia attualmente compensata ma connessa alla stabilità del percorso terapeutico, la cui interruzione aveva in passato determinato ricadute con necessità di ricovero. È inoltre evidenziata l’assenza di una rete familiare stabile nei momenti di maggiore criticità e la presenza di un patrimonio rilevante, tale da richiedere particolare cautela nella gestione. Su tali basi, i giudici avevano ritenuto adeguata una misura limitata agli atti di straordinaria amministrazione, lasciando alla beneficiaria autonomia per quelli ordinari.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso, ribadendo che l’amministrazione di sostegno, ai sensi dell’art. 404 c.c., deve essere costruita secondo criteri di proporzionalità e funzionalità, in modo da limitare la capacità di agire solo nei settori in cui emergano concrete criticità, in coerenza anche con l’art. 12 della Convenzione ONU. In tale prospettiva, la misura può essere legittimamente mantenuta anche nei confronti di una persona che, grazie alla terapia, sia attualmente capace di gestire la propria vita quotidiana, quando tale capacità risulti instabile e dipendente dalla continuità delle cure.

Nel caso concreto, la limitazione ai soli atti di straordinaria amministrazione è ritenuta adeguata e non eccessivamente compressiva dell’autodeterminazione, tenuto conto sia della fragilità clinica sia della complessità del patrimonio da gestire, nonché della mancanza di un supporto familiare idoneo. La Corte sottolinea che la valutazione del giudice di merito, fondata su un esame complessivo delle risultanze istruttorie, non è sindacabile in sede di legittimità.