Autorità:
Cassazione
Data:
6 giugno 2025
Numero:
15189
Regione:
Puglia
La sentenza trae origine da un reclamo proposto dalla precedente amministratrice di sostegno avverso il decreto del giudice tutelare con il quale essa, poiché aveva redatto rendiconti periodici sulle spese in modo non conforme, era stata revocata dall’incarico ed era stato conseguentemente designato un altro amministratore. La Corte d’Appello aveva ritenuto di non esser competente dal momento che il procedimento aveva natura di giurisdizione volontaria ed a causa dell’applicabilità dell’art. 473 bis.58 cpc, in quanto il procedimento in questione era stato instaurato dopo il 28 febbraio 2023. Il citato articolo, infatti, prevede che sia ammesso reclamo al tribunale avverso i decreti del giudice tutelare ma questa previsione si applica solamente ai procedimenti instaurati a partire dalla data suddetta.
Il giudizio era stato quindi riassunto avanti al Tribunale di Brindisi, il quale si era però ritenuto a sua volta privo di competenza, in quanto il procedimento di amministrazione di sostegno nell’ambito del quale era stato pronunciato il decreto del giudice tutelare era stato aperto nel 2012. Su questa premessa il tribunale aveva ritenuto applicabile l’art. 720-bis comma 2 cpc., e non l’art. 473 bis.58 cpc., e ha dunque richiesto d’ufficio il regolamento di competenza.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che in materia di procedimenti di amministrazione di sostegno la competenza rispetto ai reclami spetti al Tribunale, e non alla Corte d’Appello, per tutti i decreti emessi all’esito di un procedimento instaurato dopo il 28 febbraio 2023, anche se nell’ambito di un’amministrazione di sostegno già aperta in tale data. Altrimenti, infatti, non si terrebbe conto del carattere duraturo dell’istituto, che si compone di una pluralità di procedimenti. In particolare, la misura consta di segmenti procedimentali autonomi e distinti rispetto a quello di apertura dell’amministrazione di sostegno e i decreti del giudice tutelare segnano la conclusione di ciascuno di essi. Si deve quindi ritenere che l’art. 473bis.58 cpc. non operi con riferimento al procedimento originario di apertura della misura ma con riferimento al singolo procedimento avviato nel corso dell’amministrazione di sostegno. La Corte ha del resto chiarito che il principio del tempus regit actum “si riferisce ai singoli atti da compiere, isolatamente considerati, e non all’insieme delle regole sistematicamente organizzate in vista della statuizione giudiziale”.