Autorità:
Cassazione
Data:
22 settembre 2025
Numero:
25890
Regione:
Emilia Romagna
La vicenda nasce dall’apertura di un’amministrazione di sostegno nei confronti di una persona che, pienamente inserita nella vita lavorativa e quotidiana, si è sempre opposta alla misura, ritenendola ingiustificata. La misura, disposto dal giudice tutelare in ragione di difficoltà nella gestione del patrimonio, in particolare dei beni ereditari, era stato confermata dalla corte d’appello. La decisione era stata poi cassata con rinvio dalla Corte di cassazione, che aveva richiesto una verifica più approfondita sull’effettiva necessità della misura e sulla possibilità di soluzioni meno limitative, come il supporto familiare o sistemi di deleghe. Nel giudizio successivo, la Corte d’appello aveva nuovamente ritenuto necessaria l’amministrazione di sostegno, valorizzando soprattutto alcune criticità nella gestione dei beni e l’assenza di un concreto supporto familiare.
La persona interessata ha quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la misura fosse stata applicata al di fuori dei presupposti di legge e in violazione del suo diritto all’autodeterminazione.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso, ribadendo che, ai sensi dell’art. 404 c.c., l’amministrazione di sostegno richiede un accertamento concreto e specifico di una condizione di menomazione tale da impedire alla persona di provvedere ai propri interessi, accertamento che deve essere svolto in modo rigoroso e proporzionato, anche alla luce dell’art. 12 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e dell’art. 8 CEDU. In particolare, viene sottolineato che l’opposizione del beneficiario, se espressione di una persona lucida, non può essere trascurata e che la misura non può essere giustificata sulla base di difficoltà limitate alla gestione patrimoniale o di comportamenti non collaborativi.
Nel caso concreto, gli elementi valorizzati dai giudici di merito sono ritenuti insufficienti a dimostrare una reale incapacità, trattandosi piuttosto di criticità gestionali e di dinamiche conflittuali che possono essere affrontate con strumenti diversi, senza comprimere la capacità di agire. Viene escluso che l’amministrazione di sostegno possa essere utilizzata come strumento per risolvere conflitti familiari o controversie ereditarie.