Cass. civ., sez. I, ord. 17 aprile 2025, n. 10144 

Autorità:
Cassazione

Data:
17 aprile 2025

Numero:
10144

Regione:
Lombardia

In questa vicenda, il figlio di una signora sottoposta ad amministrazione di sostegno ha convenuto in giudizio l’amministratore dopo che il rendiconto finale di gestione, formato da quest’ultimo, era stato approvato dal giudice tutelare. 

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarando infondati o inammissibili tutti i motivi a cui si era affidato il ricorrente.

Con il primo, innanzitutto, egli aveva lamentato la nullità della sentenza avverso cui aveva presentato ricorso per difetto assoluto dell’integrità del contraddittorio tra tutti gli interessati, dal momento che sua sorella non aveva potuto partecipare al giudizio di opposizione al rendiconto, in quanto non le era stato comunicato il deposito del conto e del decreto del giudice tutelare. La Suprema Corte ha però affermato che, sebbene ai sensi dell’art. 386 c.c. il giudizio di opposizione si debba tenere nel contraddittorio degli “interessati”, tra cui rientrano gli eredi, la sorella risulta essere una semplice chiamata all’eredità e non un’erede. 

Inoltre, la Corte di Cassazione ha ritenuto erronea la considerazione secondo cui il pagamento di un debito scaduto non costituisce atto di amministrazione ordinaria. Esso può invece dirsi tale poiché con questo «non si assumono nuove obbligazioni, quanto piuttosto se ne estinguono di già maturate». In aggiunta, per il pagamento di un debito scaduto non risulta essere necessaria una specifica autorizzazione del giudice tutelare, né ai sensi degli artt. 374 e 375 cc., né sulla base del decreto di apertura dell’amministrazione. In questa prospettiva, la Corte ha sottolineato come, al fine di valutare quali siano i poteri dell’amministratore, occorra esaminare proprio il decreto di apertura della misura e non il provvedimento con cui un amministratore di sostegno viene sostituito ad un altro, salvo che il giudice tutelare, in sede di sostituzione, non ritenga necessario apportare delle modifiche ai poteri dell’amministratore.

Infine, con quest’ordinanza è stato evidenziato che con il decreto di apertura il giudice tutelare abbia altresì la possibilità di stabilire la frequenza con cui l’amministratore deve depositare i rendiconti. La previsione di cui all’art. 380 cc. (sulla base della quale il rendiconto ha periodicità annuale) non deve infatti ritenersi automaticamente applicabile in caso di amministrazione di sostegno ed è comunque derogabile in meius.