Cass. civ., sez. I, ord. 1° novembre 2025, n. 28890

Autorità:
Cassazione

Data:
1 novembre 2025

Numero:
28890

Regione:
Puglia

La vicenda riguarda un reclamo proposto nell’ambito di un procedimento di amministrazione di sostegno avverso un decreto del giudice tutelare che aveva autorizzato il pagamento di una somma a favore di un soggetto per attività di assistenza prestata al beneficiario. Il Tribunale, investito del reclamo, aveva declinato la propria competenza ritenendo applicabile la disciplina previgente sulla base della data di instaurazione del procedimento principale, escludendo che il reclamo costituisse una fase autonoma.

La Corte di cassazione, investita del regolamento di competenza promosso d’ufficio dalla Corte d’appello, accoglie una diversa ricostruzione, chiarendo che, alla luce dell’art. 35 del d.lgs. n. 149/2022 e dell’art. 473-bis.58 c.p.c., occorre avere riguardo al momento di proposizione del reclamo. In applicazione del principio del tempus regit actum, le nuove norme processuali si applicano ai singoli atti compiuti dopo la loro entrata in vigore, anche se inseriti in procedimenti iniziati in precedenza. Ne deriva che il reclamo, introdotto successivamente al 28 febbraio 2023, deve essere trattato secondo la nuova disciplina, con conseguente competenza del Tribunale e non della Corte d’appello.

La decisione afferma quindi che, nel sistema dell’amministrazione di sostegno, i singoli segmenti procedimentali assumono rilievo autonomo ai fini dell’applicazione delle norme processuali sopravvenute, in funzione della tutela effettiva e continuativa della persona beneficiaria. La Corte dichiara pertanto la competenza del Tribunale.