Dopo il Parlamento europeo, anche il Consiglio dell’Unione europea ha approvato la nuova direttiva volta a rafforzare la protezione delle vittime di reati legati alla disabilità e ad altre situazioni di vulnerabilità. Con tali norme, che attendono a questo punto la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, verranno dunque modificate alcune disposizioni della direttiva 2012/29/UE – la quale interviene in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato – dal momento che si è accertato che quest’ultima non è stata in grado di fronteggiare adeguatamente specifici problemi in cui possono incorrere le persone offese, anche con riferimento alle persone con disabilità.
Dall’entrata in vigore della direttiva, gli Stati membri avranno due anni per recepirne il contenuto nei propri ordinamenti.
Con le modifiche adottate è stata, innanzitutto, posta in rilievo la peculiare posizione in cui si trovano le vittime di discriminazione intersezionale – cioè di una discriminazione fondata su più di un fattore – in quanto esposte a rischi maggiori di subire danni derivanti dalla vittimizzazione secondaria.
Tra le novità principali introdotte, vi è inoltre la creazione di una linea telefoniche e online di assistenza per le vittime valida in tutta l’Unione, al fine di garantire ad esse sostegno emotivo e accesso a tutte le informazioni opportune. In questa prospettiva è stato previsto che tali linee permettano di reindirizzare coloro che necessitano supporto verso linee di assistenza specializzate, in modo che alle vittime con disabilità siano disponibili servizi di assistenza mirata e integrata, sulla base di una valutazione individuale delle loro esigenze.
È stato altresì disposto che il personale probabilmente destinato ad entrare in contatto con le vittime partecipi ad una formazione sufficiente, regolare e sensibile alla dimensione della disabilità.
Ulteriormente, le nuove previsioni evidenziano la necessità che alle persone con disabilità sia consentito denunciare effettivamente i reati subiti, anche qualora fossero nell’impossibilità di lasciare il luogo in cui si trovano. Particolare attenzione è stata posta, altresì, sulla partecipazione ai procedimenti penali delle vittime con disabilità: gli Stati membri si dovranno infatti assicurare che venga loro garantito il diritto al patrocinio a spese dello Stato qualora non dispongano di risorse sufficienti.
Infine, è stata richiamata anche la necessità che alle persone con disabilità sia accordata tutela effettiva attraverso la previsione di accomodamenti ragionevoli. Gli Stati membri dovranno dunque provvedere «affinché, su richiesta, alle vittime con disabilità siano forniti un accomodamento ragionevole e accomodamenti procedurali», in modo che possano accedere, su base di uguaglianza con gli altri, ad ogni misura di protezione rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva in commento.